Il Consiglio di disciplina è l'organo previsto dall'art. 54 dell'Allegato A al Regio Decreto 8 gennaio 1931, n. 148 “Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione” competente alla alla corretta gestione dei procedimenti disciplinari nelle Aziende del settore autoferrotranvieri.
Il Consiglio di disciplina è composto da n. 1 Presidente, n. 3 rappresentanti aziendali e relativi sostituti, n. tre rappresentanti delle OO.SS e relativi sostituti.
Il Consiglio di disciplina dura in carica 5 anni.
Il Consiglio d'Amministrazione dell'Agenzia della mobilità piemontese, con deliberazione n. 23 del 12/06/2024, sentito il Comitato Tecnico dell'Agenzia, ha dato atto della competenza dell’Agenzia della mobilità piemontese a nominare ai sensi dell’articolo 54 dell’allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 e successive modifiche e integrazioni i Consigli di disciplina delle aziende concessionarie di servizi di trasporto pubblico locale ai sensi della L.R. 1/2000, n. 1, o di dipendenza da azienda con direzione autonoma avente sede in Regione Piemonte e di individuarne il Presidente.
In attuazione alla delibera del CDA 23/2024, il direttore generale dell'Agenzia, con determinazione n. 487 del 05/07/2024 ha definito i seguenti procedimenti.
ATTENZIONE: Il Consiglio d'Amministrazione dell'Agenzia della mobilità piemontese, con deliberazione n. 34 del 05/12/2025 ha integrato i requisiti per l'iscrizione all'Elenco. In attuazione alla Delibera, il Direttore generale dell'Agenzia, con determinazione n. 1046 del 18/12/2025 ha approvato l'aggiornamento dell'Avviso permanente di costituzione dell'Elenco
Per l’individuazione del Presidente del Consiglio di disciplina è costituto un Elenco aperto di persone idonee e disponibili ad accettare l'incarico, ricorrendo a un Avviso pubblico con cui sollecitare la presentazione di candidature, nell'ambito del quale attingere per le nomine di che trattasi e che già oggi si rendono necessarie ovvero che si renderanno necessarie nei prossimi anni.
A tale fine, è predisposto il Modulo di istanza di iscrizione all’Elenco (Allegato A.1), sulla base dei criteri individuati dal Consiglio d’Amministrazione dell’Agenzia con la Delibera n. 23/2024 come integrati dalla Delibera 34/2025 per la presentazione delle candidature da parte dei seguenti soggetti:
a) gli appartenenti alla magistratura ordinaria o coloro che hanno cessato l’esercizio delle funzioni da non più di 10 anni;
b) gli appartenenti alla magistratura onoraria da almeno 4 anni;
c) coloro che abbiano esercitato, per almeno un quinquennio:
- la professione di avvocato, con comprovata esperienza in materia di diritto del lavoro o di mediazione ai sensi del Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010;
- la professione di consulente del lavoro;
d) coloro che abbiano esercitato funzioni dirigenziali in enti pubblici ovvero in enti o aziende privati se questi ultimi esperti in materia di gestione del personale, per un periodo almeno decennale.
L’ordine con cui sono elencate le predette categorie di soggetti rappresenta il criterio ordinatorio di formazione dell’Elenco.
In caso di possesso dei medesimi titoli, rileveranno l'anzianità maturata nello svolgimento delle relative funzioni e, eventualmente, la minore anzianità anagrafica.
L’Elenco è predisposto in ragione dell'ordine di preferenza sopra illustrato.
I predetti requisiti dovranno essere posseduti alla data di pubblicazione dell'Avviso (05/07/2024).
Successivamente alla prima costituzione, in quanto elenco aperto, soggetto ad aggiornamento annuale:
- l’Elenco è aggiornato entro il mese di febbraio, alle istanze pervenute entro il 31 dicembre dell’anno precedente;
- i requisiti per l’iscrizione dovranno essere posseduti all’atto della presentazione della domanda.
In ogni caso, si procederà all’aggiornamento dell’Elenco ogniqualvolta sarà pervenuta una nuova istanza di iscrizione, fintantoché non saranno iscritte almeno cinque persone idonee
L’Elenco è approvato con determinazione dirigenziale e pubblicato sul sito internet dell’Agenzia in un’apposita sezione.
L’Elenco è utilizzato per individuare il Presidente del Consiglio di disciplina in funzione delle istanze di costituzione nell’ordine di registrazione al protocollo dell’Agenzia.
L’Elenco è consultato partendo dal primo soggetto in ordine di iscrizione.
All’iscritto nell’Elenco viene richiesto di accettare la nomina entro 5 giorni lavorativi, attestando l’assenza di specifici motivi di incompatibilità e inconferibilità dell’incarico da assumere, chiedendo contestualmente, nei casi previsti, di trasmettere il nulla-osta dell’amministrazione di appartenenza.
La mancata accettazione nei predetti termini equivale a rinuncia alla nomina.
In tal caso si procederà allo scorrimento dell’Elenco.
La motivata rinuncia alla nomina per impossibilità ad attestare l’assenza di situazioni di incompatibilità e o inconferibilità dell’incarico da assumere, ovvero il mancato rilascio del nulla osta, nei casi previsti, comporta lo scorrimento dell’Elenco.
La rinuncia per i predetti motivi non comporta la cancellazione dall’Elenco.
Per motivi diversi dai precedenti è possibile rinunciare alla nomina una sola volta; la seconda rinuncia comporta la cancellazione dall’Elenco fatta salva la possibilità di richiedere l’iscrizione a valere per il successivo anno.
L’Elenco è utilizzato a scorrimento, sino a quando non viene individuato una persona disponibile ad accettare la nomina.
Fatto salvo il caso dell’Azienda che chieda il rinnovo del Presidente del Consiglio uscente, ad un soggetto già nominato Presidente di un Consiglio di disciplina può essere richiesto di accettare la nomina solo dopo aver consultato l’intero Elenco senza esito positivo.
Il venir meno del possesso dei requisiti di ordine generale dichiarati nella domanda di iscrizione all’Elenco comporta la cancellazione dall’Elenco e la decadenza dall’incarico.
Il procedimento di costituzione del Consiglio di disciplina è attivato su impulso dell’Azienda di Trasporto Pubblico a cui si applica il R.D. 148/1931, concessionaria dei servizi di trasporto pubblico ai sensi della L.R. 1/2000, che abbia sede nella Regione Piemonte ovvero costituente una direzione autonoma di azienda con sede al di fuori della regione.
L’istanza di costituzione e nomina del Consiglio di disciplina, redatta sulla base del modulo allegato.
L’istanza, corrente con l’imposta di bollo, deve essere trasmessa all’Agenzia all’indirizzo pec mtm.torino@cert.ruparpiemonte.it.
L’Agenzia, al fine di dare seguito all’istanza:
- verifica la completezza delle informazioni riguardanti i tre rappresentanti dell’Azienda e dei relativi supplenti;
- acquisisce, da parte di ciascuna delle tre OO.SS. a diffusione nazionale maggiormente rappresentative in azienda, - sulla base dei dati riferiti al 31 dicembre dell’anno che precede la richiesta - la designazione del nominativo del rappresentante effettivo e supplente dei lavoratori da nominare, in ciascun costituendo Consiglio di disciplina, nel rispetto della vigente normativa in materia;
- individua, il Presidente del Consiglio di disciplina:
- prioritariamente mediante verifica della richiesta di rinnovo dell’incarico del Presidente del Consiglio di disciplina uscente presentata dall’Azienda;
- mediante consultazione dell’Elenco.
- verifica che tutti i componenti del costituendo Consiglio di disciplina abbiano dichiarato il possesso dei seguenti requisiti di ordine generale:
- godimento dei diritti civili e politici;
- inesistenza di condanne penali e di pendenze penali in corso;
Espletati tali oneri procedurali, si potrà provvedere alla nomina, con determinazione dirigenziale, del Consiglio di disciplina.
Il Consiglio di disciplina resta in carica cinque anni, decorrenti dalla data di costituzione ed eventuali modificazioni nella composizione, che dovessero successivamente intervenire, avranno validità temporale residuale fino alla naturale scadenza.
Il venir meno del possesso dei requisiti di ordine generale dichiarati comporta la decadenza dall’incarico.