Sistema di qualificazione dei concessionari dei servizi di TPL – QUESITI





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D01 – Requisiti di capacità tecnica: numero e valore dei contratti (art. 9.2.c)
D01) Rispetto al punto della normativa 9.2.c)
“- per tutte le Classi della Categoria A viene verificato che il soggetto richiedente abbia eseguito, nei 3 anni solari antecedenti la data di presentazione della domanda, almeno, in alternativa tra di loro:

per ogni annualità del periodo preso in considerazione, un contratto per servizi afferenti alla Categoria A, il cui valore della produzione sia almeno pari al 60% del limite superiore della produzione per classe richiesta;

per ogni annualità del periodo preso in considerazione, due contratti per servizi afferenti alla Categoria A, il cui valore complessivo della produzione sia almeno pari al 75% del limite superiore della produzione per classe richiesta;”

-si intende che per il punto 1 può essere inserito un solo contratto il cui valore della produzione sia almeno pari al 60% del limite superiore della produzione per la classe richiesta o si intende almeno un contratto e quindi se ne possono inserire più di uno?

-si intende che per il punto 2 possono essere inseriti solo due contratti il cui valore della produzione sia almeno pari al 60% del limite superiore della produzione per la classe richiesta o si intendono almeno due contratti e quindi se ne possono inserire più di due?

R01 del 21/06/2016) Con riferimento al punto 9.2.1.1.
(per ogni annualità del periodo preso in considerazione, un contratto per servizi afferenti alla Categoria A, il cui valore della produzione sia almeno pari al 60% del limite superiore della produzione per classe richiesta), si precisa che possono essere presentati alla valutazione anche più di un contratto di servizio, fermo restando che comunque è necessario che, per ogni annualità del periodo preso in considerazione, vi sia un contratto di servizio il cui valore della produzione sia almeno pari al 60% del limite superiore della classe richiesta;

Premesso che il punto 9.2.1.2.
(per ogni annualità del periodo preso in considerazione, due contratti per servizi afferenti alla Categoria A, il cui valore complessivo della produzione sia almeno pari al 75% del limite superiore della produzione per classe richiesta) è alternativo al punto 9.2.1.1., si precisa che con riferimento al punto 9.2.1.2. possono essere presentati alla valutazione anche più di due contratti di servizio, fermo restando che comunque è necessario che, per ogni annualità del periodo preso in considerazione, vi siano due contratti di servizio il cui valore complessivo della produzione sia almeno pari al 75% del limite superiore della classe richiesta.

La presente FAQ è da considerarsi obsoleta in seguito all’approvazione di successive revisioni della Normativa del Sistema di qualificazione.

D02 – Certificati di regolare esecuzione e contratti rilevanti (art. 8.13.b)
D02) Rispetto al punto della normativa 8.13.b) “copia conforme dei certificati attestanti la regolare esecuzione della gestione di servizi rientranti nel Sistema o similari eseguiti nei 3 anni solari antecedenti la data di presentazione della domanda, rilasciati o controfirmati dall’autorità competente, nel caso di servizi eseguiti per pubbliche amministrazioni, ovvero documentazione rilasciata dal committente, nel caso di servizi eseguiti per privati.

Ai fini della qualificazione i certificati devono essere prodotti nel numero necessario e sufficiente alla verifica dei criteri di cui al successivo Articolo 9.”

Questi certificati devono essere solo quelli riferiti ai contratti presi in considerazione al punto 9.2.c)?

R02 del 21/06/2016) Ai fini dell’iscrizione al sistema di qualificazione, i certificati di cui al punto 8.13.b) devono riferirsi ai contratti presentati per la verifica della capacità di eseguire contratti di servizi rientranti nel presente sistema (punto 6.4.d della Normativa) secondo quanto previsto al punto 9.2.c) (Riscontro e valutazione dei requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnica). La produzione di certificati ulteriori, che non si riferiscono ai contratti indicati ai sensi del punto 9.2.c), è ininfluente ai fini dell’iscrizione.

D03 – Servizi svolti in consorzio (art. 9.5)
D03) In relazione a questi due punti (9.2.c e 8.13.b) considerando i servizi effettuati in consorzio come possono essere inseriti i contratti?

R03 del 21/06/2016) Il punto 9.5 della Normativa si occupa della “Valutazione della capacità di eseguire contratti di servizi rientranti nel presente Sistema di cui al punto 6.4.d) in caso di servizi eseguiti da un Consorzio o ad un RTI.” Nello specifico, il punto 9.5.a) prevede che “Ai fini della qualificazione, il valore della produzione dei servizi delle prestazioni eseguite da un Consorzio è attribuibile, sulla base di una deliberazione del Consorzio stesso, al consorziato esecutore nella misura dei servizi effettivamente eseguiti dal consorziato.”

D04 – Certificati per servizi svolti in consorzio
D04) Il certificato all’ente per cui è stato effettuato il servizio deve essere richiesto per il consorzio o per la singola azienda?

R04 del 21/06/2016) Nel caso in cui il Consorzio sia il sottoscrittore del contratto di servizio, il certificato è richiesto all’ente per il Consorzio.

D05 – Partecipazione singola e in forma aggregata
D05) In caso di qualificazione di un operatore singolarmente e quale componente di un consorzio, si chiede di confermare che, a seguito di invito a presentare offerta, esso possa partecipare in soggetto gruppo appositamente costituito con altri operatori qualificati (fermi i divieti di cui all’art. 21.6 della Normativa).

R05 del 19/07/2016) Si conferma.

D06 – Soggetti tenuti alle dichiarazioni (art. 6.5.a)
D06) Visto il punto 6.5.a) della Normativa che, in relazione ad “ogni altro tipo di società”, richiede la dichiarazione dei requisiti “dei membri del consiglio d’amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo…”, visto il formulario – dichiarazioni – par. 2 (Soggetti di cui al punto 6.5.a) della Normativa…), si chiede di precisare per quali soggetti e con riferimento a quali organi la dichiarazione debba essere resa.

R06 del 19/07/2016) La Normativa ed il formulario sono stati aggiornati con riferimento ai punti oggetto del quesito.

D07 – Classi senza limite superiore (art. 5.2)
D07) Con riferimento al punto 5.2, laddove si afferma che “I soggetti qualificati possono partecipare a procedure di affidamento di Concessioni di servizi rientranti nel presente Sistema, per valore annuo della produzione pari al valore della Classe attribuita (o inferiore), ovvero per tale valore aumentato sino ad un quinto”, si chiede di confermare che, nel caso in cui il servizio oggetto di affidamento sia di ammontare eccedente quello delle Classi A4, B2, e C2 aumentato di un quinto, l’appartenenza alle Classi A4, B2 e C2 (a seconda del caso) consenta comunque di concorrere alla procedura per l’aggiudicazione di tale servizio, così fornendo che la qualificazione per le anzidette Classi permetta di concorrere all’aggiudicazione di servizi di qualsivoglia ammontare. Si chiede altresì di chiarire come debba essere applicata tale regola con riferimento alle Classi di valore inferiore.

R07 del 19/07/2016) Le Classi A4, B2 e C2 sono Classi che non hanno limite superiore. L’appartenenza a tali Classi consente di concorrere all’aggiudicazione di servizi di qualsivoglia ammontare, senza limiti inferiori o superiori.

Con riferimento alle Classi A1 A2 e A3, B1 e C1 si ribadisce quanto indicato nel punto 5.2 ovvero “I soggetti qualificati possono partecipare a procedure di affidamento di Concessioni di servizi rientranti nel presente Sistema, per valore annuo della produzione pari al valore della Classe attribuita (o inferiore), ovvero per tale valore aumentato sino ad un quinto”. Naturalmente il riferimento alla Classe inferiore è valido solo laddove è presente una Classe inferiore rispetto a quella presa in considerazione.

D08 – Chiarimento sulla Categoria B³ (art. 5.3)
D08) Con riferimento al punto 5.3, si chiede di chiarire cosa si intenda per Categoria B3, posto che la stessa non è presente nella tabella di cui al precedente punto 5.1.

R08 del 19/07/2016) Nel punto 5.3 laddove si prevede che “I soggetti qualificati alla Categoria B sono qualificati anche per tutte le Classi della Categoria A.” il numero 3 posto in apice alla lettera B è il rimando alla nota 3 a piè di pagina.

Nella versione 4.00 della Normativa il rimando è alla nota 4.

D09 – Triennio di riferimento dei servizi
D09) Con riferimento al punto 8.13.b, laddove si richiede la presentazione di “copia conforme dei certificati attestanti la regolare esecuzione della gestione di servizi rientranti nel Sistema o similari eseguiti nei 3 anni solari antecedenti la data di presentazione della domanda, rilasciati o controfirmati dall’autorità competente, nel caso di servizi eseguiti per pubbliche amministrazioni, ovvero documentazione rilasciata dal committente, nel caso di servizi eseguiti per privati” si chiede di confermare che, in caso di presentazione della domanda di qualificazione a luglio 2016, per “3 anni solari antecedenti la data di presentazione della domanda” debba intendersi il triennio solare decorrente dalla data di presentazione della domanda sino al terzo anniversario precedente tale data (luglio 2013).

R09 del 19/07/2016) Si comunica che il Sistema di Qualificazione intende acquisire le informazioni inerenti il triennio precedente l’anno in cui è stata presentata la domanda; (es. per domanda presentata nel 2016 il triennio di riferimento è 1/1/2013-31/12/2015).

D10 – Servizi ferroviari: indicatori tecnici
D10) Con riferimento al punto 8.13.b) – 1: si chiede di confermare che l’indicazione del “n. veicoli”, in caso il parco rotabile del soggetto dichiarante contempli la presenza di treni a potenza distribuita a trazione elettrica o diesel (elettrotreni o treni articolati), possa essere sostituita dal “n. treni”; si chiede di chiarire quale interpretazione debba essere attribuita all’espressione “per i servizi sviluppati con ferroviari specificare il rapporto tra motrici e veicoli trainati”, qualora il parco rotabile del soggetto dichiarante contempli la presenza di treni a potenza distribuita a trazione elettrica o diesel (elettrotreni o treni articolati); sempre con riferimento al caso di treni a potenza distribuita a trazione elettrica o diesel (elettrotreni o treni articolati), si chiede di confermare che l’indicazione dei rapporti tra “n. addetti alla condotta / n. veicoli motore”, “n. addetti alla manutenzione rotabili / n. veicoli motore”, “n. addetti alla manutenzione rotabili / n. veicoli trainati” e “n. km servizio annuo / n. veicoli motore” possa contemplare, al denominatore, anziché il “n. veicoli motore” e il “n. veicoli trainati” solamente il “n. treni”; si chiede di confermare che i termini “addetti alla guida” e “addetti alla condotta” abbiano il medesimo significato.

R10 del 19/07/2016) Si conferma l’espressione “per i servizi sviluppati con ferroviari” nella versione Rev. 1.01 della Normativa è stato emendato in “per i servizi ferroviari”; il rapporto fra motrici e veicoli trainati per gli elettrotreni deve essere sostituito dal valore medio di casse per elettrotreno (es. n. 1 elettrotreno a 3 casse + n. 1 elettrotreno a 4 casse = n. 2 elettrotreni a 3,5 casse); Si conferma. Si conferma.

D11 – Valori minimi Classe C2
D11) Con riferimento al punto 9.2.c) – 4, si chiede di confermare che l’ammontare minimo della produzione richiesto nei punti 9.2.c.4.1 e 9.2.c.4.2, con riferimento alla classe C2, sia pari al 20%, nel caso del punto 9.2.c.4.1., e al 25%, nel caso del punto 9.2.c.4.2, del valore annuo della produzione indicato, nella tabella sottostante, ossia 4.800.000 treni*km, e, pertanto, gli importi minimi siano, rispettivamente, i seguenti: 960.000 treni*km/anno (9.2.c.4.1.) e 1.200.000 treni*km/anno (9.2.c.4.2.).

R11 del 19/07/2016) Si conferma.

La presente FAQ è da considerarsi obsoleta in seguito all’approvazione di successiva Revisione della Normativa del Sistema di qualificazione.

D12 – Avvalimento: documentazione del soggetto ausiliario (punti 12.2 e 14.1)
D12) Con riferimento al combinato disposto dei punti 12.2 e 14.1, si chiede di chiarire se il soggetto ausiliario, così come il soggetto richiedente, debba produrre tutta la documentazione richiesta ai punti 8.11, 8.12 e 8.13. In caso affermativo e con riguardo ad una ausiliaria stabilita in Paese estero, si chiede di confermare che i certificati attestanti la regolare esecuzione della gestione dei servizi rientranti nel Sistema o similari (di cui al punto 8.13.b) possano essere sostituiti da dichiarazione resa dalla stessa ausiliaria, qualora l’ordinamento del Paese di appartenenza non preveda il rilascio di simili certificazioni.

R12 del 19/07/2016) Si conferma che il soggetto ausiliario, così come il soggetto richiedente, deve produrre tutta la documentazione richiesta ai punti 8.11, 8.12 e 8.13. Si conferma che con riguardo ad una ausiliaria stabilita in Paese estero, i certificati attestanti la regolare esecuzione della gestione dei servizi rientranti nel Sistema o similari (di cui al punto 8.13.b) possano essere sostituiti da dichiarazione resa dalla stessa ausiliaria, qualora l’ordinamento del Paese di appartenenza non preveda il rilascio di simili certificazioni.

D13 – Licenza ferroviaria estera ed equiparazione (art. 7 d.lgs. 112/2015)
D13) Con riferimento ai punti 8.12.b) e 8.13.a)-3 della Normativa del Sistema di Qualificazione, si chiede di confermare che la licenza ferroviaria rilasciata ad un’impresa ferroviaria stabilita in un Paese estero, parte dell’Unione Europea, dalla competente autorità locale ed ai sensi della vigente disciplina europea e nazionale, sia equiparabile, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di condizione economico-finanziaria e idoneità professionale e capacità tecnica, alla licenza ferroviaria di cui all’art. 7 del d.lgs. 112/2015.

R13 del 19/07/2016) Si conferma.

D14 – Avvalimento e contratto: coordinamento con d.lgs. 50/2016
D14) Con riferimento ai punti 13.2.e) (a norma del quale, in caso di avvalimento, occorre allegare alla domanda di qualificazione “dichiarazione congiunta del soggetto richiedente e del soggetto ausiliario con la quale si impegnano a stipulare un contratto in virtù del quale il soggetto ausiliario si obbliga, nei confronti del soggetto richiedente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per ogni singolo contratto di servizio conseguente all’utilizzo del Sistema”) e 21.9 (“per i soggetti che si avvalgono dei requisiti di soggetti terzi, l’invito a presentare offerta prevedrà l’obbligo di allegazione di un contratto in virtù del quale il soggetto ausiliario si obbligherà nei confronti del soggetto qualificato a fornire i requisiti e a mettere effettivamente a disposizione le risorse necessarie per la concessione di servizi cui si riferisce”), si chiede di chiarire il coordinamento fra le citate disposizioni e l’art. 89, comma 1, ultimo periodo, del d.lgs. 50/2016, laddove si prevede che “il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione, in originale o copia autentica, il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto”.

R14 del 19/07/2016) Le disposizioni del d.lgs. 50/2016 non si applicano alle concessioni di servizi di TPL per espressa esclusione dell’art. 18 del medesimo decreto; il Sistema di qualificazione dei concessionari di TPL è disciplinato dalla Normativa del Sistema e dai riferimenti normativi ivi citati.

La risposta conserva validità anche nel vigente quadro normativo di cui al d.lgs. 36/2023, in quanto fondata sul principio di autonomia della Normativa del Sistema di qualificazione dei concessionari dei servizi di TPL, che continua a disciplinare le relative procedure nei limiti dei riferimenti normativi dalla stessa richiamati.

D15 – Servizi in concessione e requisiti di capacità tecnica (Reg. CE 1370/2007)
D15) Valutando che il Sistema ha lo scopo di definire elenchi di operatori di servizi pubblici dotati di specifici requisiti per l’individuazione dei concessionari dei servizi di TPL ai sensi del Regolamento CE 1370/2007 e che il medesimo Regolamento ai sensi dell’articolo 8 – Transizione – comma 2 – dispone l’obbligo di conformarsi all’articolo 5 entro il 3 dicembre 2019, si chiede se, ai fini della dimostrazione dei requisiti relativi alla capacità tecnica e, segnatamente, al computo delle categorie e classi di qualificazione, valgono i servizi eserciti in regime di concessione.

R15 del 16/08/2016) Con riferimento alla qualificazione al Sistema, ed in particolare relativamente al possesso dei requisiti relativi alla capacità tecnica, il punto 6.4.d) della Normativa richiede la dimostrazione della “capacità di eseguire contratti di servizi rientranti nel presente Sistema” da documentare con la produzione dei documenti di cui al successivo punto 8.13 del Sistema medesimo.

Il punto 8.13.b) della normativa prevede che la documentazione per la dimostrazione del possesso del requisito della capacità tecnica di cui al punto 6.4, in relazione a ciascuna Categoria di qualificazione richiesta, si compone, tra l’altro di “copia conforme dei certificati attestanti la regolare esecuzione della gestione di servizi rientranti nel Sistema o similari eseguiti nei 3 anni solari antecedenti la data di presentazione della domanda, rilasciati o controfirmati dall’autorità competente, nel caso di servizi eseguiti per pubbliche amministrazioni, ovvero documentazione rilasciata dal committente, nel caso di servizi eseguiti per privati”.

Fermo restando quanto indicato nel punto 9.2.c. della Normativa (Riscontro e valutazione dei requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnica), la dimostrazione dei requisiti relativi alla capacità tecnica può quindi avvenire mediante l’avvenuta esecuzione di servizi di trasporto di persone per pubbliche amministrazioni, indipendentemente dalla circostanza che l’esecutore sia risultato affidatario (diretto o selezionato a seguito di una procedura concorsuale) di una concessione di servizi pubblici, ovvero sia risultato aggiudicatario un appalto di servizi pubblici. Si ricorda infine che il possesso del requisito può inoltre essere dimostrato mediante l’avvenuta esecuzione per committenti privati di servizi di trasporto di persone rientranti nel Sistema.

D16 – RTI/Consorzio tra controllante/controllata (art. 2359 c.c.)
D16) In riferimento all’articolo 4 del Sistema, si chiede se la richiesta di qualificazione può essere presentata in forma di raggruppamento temporaneo di impresa ovvero di consorzio ordinario composti da società che tra loro sono in rapporto di controllante/controllata o comunque in un rapporto di cui all’articolo 2359.

R16 del 16/08/2016) Si conferma che la richiesta di qualificazione può essere presentata in forma di raggruppamento temporaneo di impresa ovvero di consorzio ordinario composti da società che tra loro sono in rapporto di controllante/controllata o comunque in un rapporto di cui all’articolo 2359.

D17 – Cumulo del valore di più contratti (anche in avvalimento)
D17) Al fine della valida iscrizione al Sistema, in riferimento al paragrafo 9.2.c) “Riscontro e valutazione dei requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnica.” della “Normativa del sistema di qualificazione dei concessionari dei servizi di trasporto pubblico locale” (versione aggiornata “v2” del 14/6/2017), si chiede a codesto spettabile Ente di voler chiarire se il soggetto richiedente, il quale abbia eseguito nel triennio precedente l’anno di presentazione la domanda di qualificazione, per ogni annualità del periodo preso in considerazione, due o più contratti per servizi afferenti la Categoria di interesse, possa legittimamente sommare il valore della produzione risultante da ciascuno dei predetti contratti (quindi utilizzare il valore complessivo derivante dai due o più contratti eseguiti) ai fini del raggiungimento di ciascuno dei valori minimi indicati, a seconda della Classe/Categoria di interesse, ai paragrafi 9.2.c)-1, 9.2.c)-3, 9.2.c)-4 della Normativa cit. (“% del limite superiore della produzione della Classe”, “Valore della produzione minimo annuo da dimostrare”), al paragrafo 9.2.c)-2 (“non … inferiore al 100% del limite superiore della produzione per Classe richiesta”) e al paragrafo 9.2.c)-6 (“valore annuo della produzione”) della cit. Normativa. Che tale possibilità valga anche per l’ipotesi in cui uno o più dei contratti di cui sopra siano stati eseguiti dalla impresa ausiliaria (ipotesi di avvalimento).

R17 del 23/06/2017) Si conferma che per la valutazione del requisito della capacità di eseguire contratti di cui al paragrafo 6.4.d) della Normativa, i paragrafi da 9.2.c)-1 a 9.2.c)-4, nella versione Rev 2.0, consentono, al fine di dimostrare l’esecuzione del valore minimo della produzione annua per la Categoria e Classe richiesta, per ciascuno degli anni del triennio precedente la domanda di qualificazione, di sommare il valore della produzione risultante da uno o più contratti per servizi afferenti alla Categoria di iscrizione richiesta. La modalità di valutazione del possesso del requisito non varia nell’ipotesi in cui uno o più contratti siano eseguiti dalla impresa ausiliaria (ipotesi di avvalimento).

La presente FAQ è da considerarsi ancora valida anche se il contesto di riferimento della domanda (Rev. 2.0 della Normativa) è cambiato.

D18 – Documentazione 8.13.b)-1 e 8.13.b)-2 in caso di avvalimento
D18) Con riferimento al paragrafo 12.2 della “Normativa”, ai sensi del quale “Nel caso di richiesta di avvalimento dei requisiti relativi alla capacità di eseguire contratti di servizi rientranti nel presente Sistema di cui al precedente 6.4.d) anche il soggetto ausiliario deve possedere e dimostrare i requisiti relativi alla condizione economico-finanziaria (punto 6.3) e di idoneità professionale e alla capacità tecnica (6.4).”, si chiede di chiarire se, in caso di avvalimento dei requisiti relativi alla capacità di eseguire contratti di cui al paragrafo 6.4.d) della “Normativa”, i documenti di cui ai paragrafi 8.13.b)-1 (“relazione descrittiva sulla struttura organizzativa …”) e 8.13.b)-2 (“elenco delle principali attrezzature… “) della “Normativa” debbano essere prodotti i) esclusivamente dal soggetto ausiliato/richiedente; ii) esclusivamente dal soggetto ausiliario; iii) da entrambi i detti soggetti.

R18 del 23/06/2017) I documenti di cui ai paragrafi 8.13.b)-1 (“relazione descrittiva sulla struttura organizzativa …”) e 8.13.b)-2 (“elenco delle principali attrezzature… “) della “Normativa” sono allegati ai certificati attestanti la regolare esecuzione della gestione di servizi rientranti nel Sistema; tali certificati (o dichiarazioni nel caso di servizi erogati nell’ambito di un rapporto contrattuale intercorso tra operatore economico e Agenzia), sono presentati per comprovare il possesso del requisito di cui al paragrafo 6.4.d).

Ne consegue che i certificati attestanti la regolare esecuzione e la documentazione di cui ai paragrafi 8.13.b)-1 e 8.13.b)-2 dovranno essere presentati da tutti gli operatori economici chiamati alla dimostrazione del requisito di cui al paragrafo 6.4.d), siano essi gli operatori economici ausiliati, sia gli operatori economici ausiliari o entrambi nel caso in cui, ai sensi del paragrafo 12.1.b) – 1, l’operatore economico, per le verifiche di cui ai punti 9.2.c)-1, 9.2.c) – 3 e 9.2.c) – 4 opti per il cumulo dei contratti eseguiti in proprio con quelli eseguiti dall’operatore ausiliario.

La presente FAQ è da considerarsi ancora valida ad eccezione del riferimento al punto 8.13.b)-2 non più presente nella Normativa del Sistema di qualificazione Rev. 4.00

D19 – Società multiutility: dati CCNL/INPS/INAIL e indici TPL
D19) Con riferimento a quanto indicato al punto 8.13.b)-1 del Sistema di Qualificazione (Rev. 2.00) e sul “Formulario dichiarazioni” – Rev. 2.00, si chiedono delucidazioni in merito quanto segue. Si premette, innanzitutto, che la scrivente Società, essendo una multiutility impegnata in più settori industriali, ha in organico dipendenti, inclusi i dirigenti, che svolgono attività promiscue sui vari servizi gestiti dall’Azienda (quindi non soltanto relativi al trasporto pubblico locale) e sono pertanto inquadrati in più contratti collettivi.

Ciò premesso con riferimento al “Formulario dichiarazioni” si chiede quindi di precisare: se l’indicazione relativa al contratto collettivo debba riguardare il CCNL applicato alle sole attività di trasporto pubblico locale; conseguentemente, se anche le indicazioni della matricola INPS e del PAT INAIL debbano riguardare la sola attività di trasporto pubblico locale e, in caso affermativo, con i riferimenti di quelle prevalenti (es. nel caso di dipendenti dell’attività di trasporto pubblico locale inquadrati INPS ex INPDAP); se la dimensione aziendale debba fare riferimento alla sola attività di trasporto pubblico locale (personale diretto e quota parte del personale indiretto) ovvero all’intera azienda. Con riferimento, inoltre, a quanto indicato al punto 8.13.b) – 1, in considerazione del fatto che la relazione descrittiva della struttura organizzativa debba riferirsi alla sola attività di trasporto pubblico locale – in quanto necessaria alla dimostrazione del requisito di idoneità professionale e di capacità tecnica – si chiede di confermare che gli indici descrittivi richiesti (consistenza del numero di dirigenti, addetti ufficio amministrazione, addetti alla guida, addetti alla manutenzione, personale totale) debbano riferirsi alla sola quota di attività di trasporto pubblico locale, prevedendo quindi quota parte del personale indiretto ed escludendo le quote di personale diretto impegnato in attività diverse dal trasporto pubblico locale (es. scuolabus o soste a pagamento). Si chiede infine di specificare se gli indici descrittivi di cui sopra debbano riferirsi all’ultimo anno solare disponibile ovvero alla data di invio della relazione a questa Agenzia.

R19 del 14/09/2017) Con riferimento al “Formulario dichiarazioni” (Punto 1), in caso di Società multiutility: l’indicazione relativa al contratto collettivo deve riguardare i CCNL applicati dall’azienda con indicazione di quelli applicati agli addetti alle attività di trasporto pubblico locale; le indicazioni della matricola INPS e del PAT INAIL devono riguardare la gestione delle attività di trasporto pubblico locale con i riferimenti di quelle prevalenti; la dimensione aziendale deve fare riferimento all’intera azienda.

Si conferma che i dati analitici (come da Allegato Tecnico) per calcolare gli indici descrittivi della capacità produttiva di cui al punto 8.13.b) 1 della Normativa devono riferirsi alla sola quota di attività di trasporto pubblico locale, prevedendo quindi quota parte del personale indiretto ed escludendo le quote di personale diretto impegnato in attività diverse dal trasporto pubblico locale (es. scuolabus o soste a pagamento). I dati richiesti (come da Allegato Tecnico) devono riferirsi a ciascuno degli anni per i quali sono presentati i certificati di regolare esecuzione (o la dichiarazione) della gestione di servizi rientranti nel Sistema eseguiti nei 3 anni solari antecedenti la data di presentazione della domanda e per i quali è allegata la relazione descrittiva di cui al punto 8.13.b) 1 della Normativa.

D20 – Società di revisione: soggetti da indicare nel formulario
D20) …sulla compilazione del formulario, in particolare al punto 2. Per quanto riguarda i soggetti da inserire secondo la “Legenda abbreviazioni ruolo aziendale” al campo Cod. 14 si richiedono i Componenti di altro Organo di Direzione o Controllo, nel caso di …, uno di questi è la Società … come Revisore Legale; a tal proposito dobbiamo anche inserire i dati dei suoi rappresentanti legali (oppure del Partner che segue l’azienda)?

R20) …in relazione al quesito …., visti i richiami effettuati dall’articolo 6.2 (Requisiti di ordine generale – assenza di motivi di esclusione) e 6.5 della Normativa del Sistema di qualificazione dei concessionari dei servizi di TPL ai requisiti di ordine generale contenuti nell’articolo 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., si ritiene di poter prendere a riferimento il Comunicato del Presidente ANAC del 08/11/2017 avente ad oggetto “Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori economici sulla definizione dell’ambito soggettivo dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e sullo svolgimento delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti ai sensi del d.p.r. 445/2000 mediante utilizzo del modello di DGUE”.

Nel comunicato si chiarisce che “In caso di affidamento del controllo contabile a una società di revisione, la verifica del possesso del requisito di cui all’art. 80, comma 1, non deve essere condotta sui membri degli organi sociali della società di revisione, trattandosi di soggetto giuridico distinto dall’operatore economico concorrente cui vanno riferite le cause di esclusione”. Pertanto nel punto 2 del formulario non dovranno essere inseriti i membri degli organi sociali della società di revisione.

Il richiamo al Comunicato del Presidente ANAC dell’8 novembre 2017, sebbene riferito all’art. 80 del d.lgs. 50/2016, deve intendersi quale orientamento interpretativo di carattere generale, utilizzabile nei limiti della sua compatibilità con la disciplina vigente di cui al d.lgs. 36/2023. In particolare, il principio secondo cui, in caso di affidamento del controllo contabile a una società di revisione, le verifiche relative ai requisiti di ordine generale non si estendono ai membri degli organi sociali della stessa, in quanto soggetto giuridico distinto dall’operatore economico concorrente, conserva carattere di attualità alla luce dell’assetto normativo vigente (artt. 94 e ss. d.lgs. 36/2023), che continua a riferire le cause di esclusione ai soggetti riconducibili direttamente all’operatore economico.

D21 – Partecipazione in RTI senza previa qualifica del raggruppamento
D21) Si chiede di chiarire i contenuti del punto 4.2. del Regolamento del sistema di qualificazione. Considerato che – a titolo esemplificativo, secondo i termini del punto 4.2.b, il conseguimento della qualificazione del raggruppamento temporaneo di concorrenti non pregiudica la contemporanea qualificazione dei singoli soggetti raggruppati – si chiede di confermare che anche la partecipazione a successive procedure di gara da parte di operatori qualificati nel sistema solo come operatori singoli sia possibile in raggruppamento temporaneo senza una specifica precedente domanda di qualifica come RTI.

R21 del 28/02/2022) È stato chiesto “di confermare che anche la partecipazione a successive procedure di gara da parte di operatori qualificati nel sistema solo come operatori singoli sia possibile in raggruppamento temporaneo senza una specifica precedente domanda di qualifica come RTI”. In relazione al quesito si richiamano i seguenti commi dell’articolo 21 della Normativa del Sistema di qualificazione:

“21.5. Saranno invitati a presentare offerta i soggetti già qualificati alla Categoria e Classe attinente e i soggetti che avranno presentato la domanda di qualificazione per la Categoria e Classe attinente entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso di cui al precedente punto 21.4, e che siano risultati idonei alla qualificazione. Qualora il procedimento di qualificazione non si sia concluso il soggetto sarà invitato a presentare offerta con riserva e fatto salvo il buon esito della qualificazione.

21.6. Nell’invito a presentare offerta saranno indicate le condizioni e le prescrizioni che dovranno essere assolte ai fini dell’ammissione alle procedure di affidamento, compresa la possibilità di presentarsi in forma riunita, tra soggetti già provvisti di qualificazione, per il conseguimento della necessaria integrazione specialistica ed economica.”

Sulla base di quanto sopra riportato, si conferma che, qualora operatori economici singoli, già qualificati al Sistema, intenderanno partecipare a procedure di gara in RTI, non dovranno necessariamente richiedere la qualificazione al Sistema del RTI. In ogni caso, gli operatori economici esecutori dei servizi di TPL, costituenti il RTI (mandataria e mandanti), dovranno essere già qualificati o aver presentato domanda di qualificazione ai sensi del richiamato art. 21.5 della Normativa al Sistema di qualificazione.

Si richiamano infine i commi 7 e 8 dell’articolo 21 della Normativa del Sistema di qualificazione: “21.7. La presentazione di offerte in forma raggruppata da parte di soggetti qualificati, già in possesso, singolarmente, dei requisiti di partecipazione, potrà, tuttavia, essere vietata dalla lettera d’invito, qualora per le particolari condizioni di mercato, possa di fatto comportare una limitazione della concorrenza. 21.8. In ogni caso è vietata la presentazione di offerte alla medesima procedura: 21.8.a) ai consorziati per conto dei quali il consorzio stabile o il consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro concorre; 21.8.b) al concorrente in forma individuale qualora partecipi in raggruppamento temporaneo d’imprese o in consorzio ordinario di concorrenti o in una aggregazione di imprese; 21.8.c) al concorrente che partecipi alla gara in più di un raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese o consorzio ordinario di concorrenti; 21.8.d) ai soggetti che si trovino fra loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 codice civile, in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.”

D22 – Qualificazione preventiva di RTI/Consorzio: obblighi e facoltà
D22) In merito al Sistema di qualificazione, si chiede di chiarire se è necessario che le aziende che partecipano in raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) o in consorzio debbano essere preventivamente qualificate singolarmente, o possono partecipare senza una previa qualificazione, dovendo poi qualificare l’RTI o Consorzio?

R22 del 29/09/2025) La Normativa del Sistema di Qualificazione dei concessionari dei servizi di Trasporto Pubblico Locale (TPL), consente la qualificazione a soggetti costituiti in diverse forme giuridiche, tra cui i raggruppamenti temporanei di imprese (RTI) e i consorzi, costituiti o non costituiti (articolo 4.1). Per la qualificazione di un RTI o consorzio, sia costituito che non costituito, è richiesto, tra l’altro che: tutte le singole imprese componenti dimostrino il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 6.2 della Normativa [vedi punto 6.5.c)-1]; i requisiti di cui ai punti 6.3 (Requisiti relativi alla condizione economico-finanziaria) (con le precisazioni contenute nel successivo punto 8.12), 6.4.b) e 6.4.c) siano posseduti dagli operatori di servizio pubblico indicati per la dimostrazione del possesso del requisito relativo alla capacità tecnica di cui al punto 6.4.d) [vedi punto 6.5.c)-2]; gli operatori di servizio pubblico indicati per la dimostrazione del possesso del requisito relativo alla capacità tecnica di cui al punto 6.4.d) devono dimostrare che l’iscrizione nel registro della C.C.I.A.A. abbia come oggetto sociale la gestione di servizi di trasporto di persone attinenti a ciascuna Categoria per la quale si richiede la qualificazione [vedi punto 6.5.b)-1].

Ai fini della qualificazione di un RTI o consorzio, sia costituito che non costituito, la Normativa non prevede la previa qualificazione di una o più imprese raggruppate/consorziate. Inoltre, l’art. 4.2 della Normativa stabilisce che, fermi i divieti di cui al successivo punto 21.7, il conseguimento della qualificazione da parte dei soggetti plurimi indicati nei punti da 4.1.2) a 4.1.g), tra i quali vi sono i RTI e Consorzi, non pregiudica la contemporanea qualificazione dei singoli soggetti raggruppati o consorziati.

È pertanto possibile che: un RTI o un Consorzio (costituito/costituendo) possano qualificarsi in assenza di una previa qualificazione di una o più imprese raggruppate/consorziate o raggruppande/consorziande; un RTI o un Consorzio (costituito/costituendo) possano qualificarsi quando una o più imprese raggruppate/consorziate o raggruppande/consorziande siano già previamente qualificate.

Nella FAQ 21, a cui si rinvia, è stata data conferma “che, qualora operatori economici singoli, già qualificati al Sistema, intenderanno partecipare a procedure di gara in RTI, non dovranno necessariamente richiedere la qualificazione al Sistema del RTI. In ogni caso, gli operatori economici esecutori dei servizi di TPL, costituenti il RTI (mandataria e mandanti), dovranno essere già qualificati o aver presentato domanda di qualificazione ai sensi del richiamato art. 21.5 della Normativa al Sistema di qualificazione”.

Si richiamano infine i commi 7 e 8 dell’articolo 21 della Normativa del Sistema di qualificazione: “21.7. La presentazione di offerte in forma raggruppata da parte di soggetti qualificati, già in possesso, singolarmente, dei requisiti di partecipazione, potrà, tuttavia, essere vietata dalla lettera d’invito, qualora per le particolari condizioni di mercato, possa di fatto comportare una limitazione della concorrenza. 21.8. In ogni caso è vietata la presentazione di offerte alla medesima procedura: 21.8.a) ai consorziati per conto dei quali il consorzio stabile o il consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro concorre; 21.8.b) al concorrente in forma individuale qualora partecipi in raggruppamento temporaneo d’imprese o in consorzio ordinario di concorrenti o in una aggregazione di imprese; 21.8.c) al concorrente che partecipi alla gara in più di un raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese o consorzio ordinario di concorrenti; 21.8.d) ai soggetti che si trovino fra loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 codice civile, in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.”

In relazione all’articolo 21.7 si precisa che la limitazione ivi prevista non opera nel caso in cui l’offerta in forma raggruppata sia presentata da un soggetto (RTI o Consorzio) qualificato o che abbia richiesto la qualificazione nei termini di cui all’articolo 21.5 della Normativa.

D23 – Dati economici e bilancio non approvato (art. 8.13.b)
D23) Ai fini della documentazione prevista dall’articolo 8.13.b) della Normativa del Sistema di qualificazione, come devono essere rappresentati e successivamente aggiornati i dati economici qualora, al momento della presentazione della domanda di iscrizione o della richiesta di estensione, il bilancio relativo all’ultimo esercizio del triennio di riferimento non risulti ancora approvato?

R23 del 23/04/2026) Il triennio di riferimento per la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica resta quello individuato in relazione all’anno di presentazione della domanda, come chiarito dal Quesito D9/R9, e coincide pertanto con i tre anni solari antecedenti l’anno di presentazione della domanda stessa.

I dati economici e tecnici che, unitamente, costituiscono la relazione prevista dall’articolo 8.13.b) della Normativa e che devono riferirsi ai contratti presi in considerazione ai sensi dell’articolo 9, ai fini della dimostrazione del requisito di cui all’articolo 6.4.d), devono coerentemente afferire alle annualità del predetto triennio.

Qualora, per l’ultimo esercizio del triennio considerato, il bilancio non risulti ancora approvato, l’operatore economico può presentare la domanda di iscrizione o di estensione sulla base dei dati economici ufficialmente disponibili al momento della presentazione, secondo lo schema dell’Allegato Tecnico.

Una volta approvato il bilancio relativo all’esercizio mancante, i dati economici definitivi dovranno essere trasmessi all’Agenzia quale integrazione della documentazione già presentata, ai sensi dell’articolo 17 della Normativa, senza che ciò comporti la ripresentazione della domanda né incida sull’esito della qualificazione già conseguita.

D24 – Avvalimento e produzione chilometrica eccedente
D24) È possibile, ai fini dell’avvalimento, utilizzare la produzione chilometrica eccedente rispetto a quella necessaria per il conseguimento della qualificazione anche quando riferibile ad un medesimo contratto di servizio?

R24 del 23/04/2026) Si conferma che la produzione chilometrica eccedente rispetto a quella necessaria per il conseguimento della qualificazione può essere utilizzata ai fini dell’avvalimento a favore di uno o più altri operatori economici, anche qualora derivi da un medesimo contratto di servizio, purché sia quantificabile e distintamente imputata.

Resta fermo quanto previsto dall’articolo 11.3 della Normativa, secondo cui non è consentito l’utilizzo della medesima quota di produzione per consentire la qualificazione di più soggetti. La produzione chilometrica può pertanto essere spesa, direttamente o in avvalimento, una sola volta, nei limiti quantitativi dichiarati.

Resta altresì fermo quanto previsto dall’articolo 12.3 della Normativa.

D25 – Incremento di classe o fascia e documentazione
D25) Qualora un operatore economico già qualificato intenda incrementare la propria classe o fascia di qualificazione, è tenuto a trasmettere nuovamente tutta la documentazione di cui all’articolo 8 della Normativa?

R25 del 23/04/2026) No. In caso di richiesta di incremento della classe o fascia di qualificazione, l’operatore economico già qualificato può limitarsi a produrre la documentazione pertinente alle ulteriori produzioni o percorrenze rilevanti ai fini dell’incremento della qualificazione.

La documentazione già precedentemente presentata e acquisita agli atti resta valida ed efficace, purché non scaduta di validità e ancora coerente con l’assetto soggettivo e organizzativo dell’operatore economico.

I requisiti di capacità tecnica aggiuntivi dovranno essere rappresentati con riferimento al triennio antecedente l’anno di presentazione della domanda di estensione, secondo i criteri di cui all’articolo 9.2.c) della Normativa.

Per quanto concerne i contenuti della relazione di cui all’articolo 8.13.b) della Normativa e le modalità di rappresentazione per ciascuna annualità del triennio, si rinvia ai chiarimenti forniti nel Quesito D19/R19; per quanto attiene alle modalità di aggiornamento dei dati economici non ancora disponibili, si rinvia al Quesito D23/R23.

D26 – Requisito di categoria, estensione qualificazione e partecipazione in RTI – [CHIARIMENTI PREINFORMATIVA 94/2026-336177]
Quesiti relativi alla fase di preinformativa (avviso TED 94/2026-336177 e ss.mm.ii.) e all’utilizzo del Sistema di qualificazione ai sensi dell’articolo 21 della Normativa.

D26.1) potranno formulare offerta solo gli operatori economici iscritti almeno in Categoria A2 poiché l’invito arriverà solo a loro e non anche a quelli iscritti in Categoria inferiore.

R26.1 del 28/05/2026) Si conferma che l’invito a presentare offerta sarà trasmesso solo agli operatori economici iscritti al Sistema nella categoria e classe prevista dalla pre-informativa per ciascun lotto, o categoria e classe superiore (nel caso di esempio A2 o superiori);

D26.2) Si chiede conferma che l’o.e. oggi iscritto in Categoria inferiore a quella di Lotto per ricevere l’invito ha due alternative:
– aumentare la Categoria tramite avvalimento entro il 17/6/(2026)
– iscriversi in RTI alla Categoria A2 con altro o.e. entro il 17/6/(2026)

R26.2 del 28/05/2026) Ai fini della partecipazione alle procedure di gara un soggetto già qualificato nel Sistema di Qualificazione dei concessionari dei servizi di Trasporto Pubblico Locale (TPL) può richiedere l’estensione della propria qualificazione ad altra Categoria o Classe. Tale facoltà è esercitabile entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di utilizzo del Sistema di qualificazione (quindi entro il 17/06/2026), ed è espressamente prevista dall’articolo 18 della Normativa, che consente al soggetto già qualificato o in corso di qualificazione di presentare domanda di estensione, corredata dalla documentazione prevista per la nuova Categoria/Classe richiesta. L’articolo 14 della Normativa, con espresso riferimento all’articolo 18, prevede che il soggetto già qualificato può richiedere il rinnovo ovvero l’estensione della qualificazione posseduta ad altra classe, anche avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, in conformità alle disposizioni di cui ai precedenti articoli (articoli 11-12-13).
Si ricorda che è possibile che un operatore economico singolo possa essere contemporaneamente iscritto anche in forme plurime, quali raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), consorzio (sia ordinario che stabile), aggregazione in rete o gruppo europeo di interesse economico (GEIE), senza che la qualificazione ottenuta in una di queste forme pregiudichi la qualificazione ottenuta come operatore economico singolo; la Normativa, infatti, stabilisce che il conseguimento della qualificazione da parte di soggetti plurimi (RTI, consorzi, aggregazioni, GEIE) non esclude la contemporanea qualificazione dei singoli soggetti partecipanti (articolo 4.2).
Quindi l’operatore economico, se non già iscritto in RTI (o altra forma plurima), può iscriversi al Sistema quale componente di un soggetto plurimo che potrà iscriversi alla Categoria e Classe richiesta per il lotto (nel caso specifico A2).

D26.3) Dalle FAQ risulta che “qualora operatori economici singoli, già qualificati al Sistema, intenderanno partecipare a procedure di gara in RTI, non dovranno necessariamente richiedere la qualificazione al Sistema del RTI. In ogni caso, gli operatori economici esecutori dei servizi di TPL, costituenti il RTI (mandataria e mandanti), dovranno essere già qualificati o aver presentato domanda di qualificazione ai sensi del richiamato art. 21.5 della Normativa al Sistema di qualificazione”.
Dunque mi pare chiaro che tutti i componenti l’RTI devono essere iscritti (anche solo individualmente) al Sistema entro il 17/6, ma il richiamo all’art. 21.5 mi crea perplessità. Basta essere iscritti al Sistema AMP in una qualunque Categoria per far parte di un RTI oppure occorre essere iscritti in A2?

R26.3 del 28/05/2026) Nel contesto del Sistema di Qualificazione dei concessionari dei servizi di Trasporto Pubblico Locale, la normativa prevede che, qualora uno o più operatori economici già invitati a presentare offerta (e quindi iscritti nella categoria e classe richiesta per il lotto) intendano partecipare in forma di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) con altri operatori economici anch’essi iscritti al sistema, non è necessario che tutti i componenti dell’RTI siano iscritti nella medesima categoria o classe prevista per il lotto di interesse.
È sufficiente che almeno uno dei componenti dell’RTI sia iscritto nella categoria e classe richiesta per il lotto, mentre gli altri operatori possono risultare iscritti anche in categorie o classi inferiori.
Resta fermo che tutti i componenti dell’RTI devono comunque essere iscritti al Sistema di Qualificazione, anche se in categorie o classi inferiori rispetto a quella richiesta dal lotto, e che la verifica dei requisiti avverrà secondo le modalità previste dalla normativa vigente
Il richiamo all’art. 21.5 è effettuato in relazione al tempo utile previsto per la presentazione della domanda di qualificazione da parte di tutti i componenti il RTI ovvero “30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso di cui al precedente punto 21.4”

D27 – Valore annuo della produzione per servizi su strada (art. 5.1): tipologia di servizi ammissibili.

D27) Con riferimento all’articolo 5.1 della Normativa, in relazione ai servizi su strada (autobus), si chiede se, ai fini della determinazione del valore annuo della produzione, debbano essere considerati esclusivamente i chilometri relativi ai servizi di trasporto pubblico di linea, ovvero se debbano essere inclusi anche i chilometri relativi a servizi atipici (quali scuolabus, servizi sostitutivi ferroviari, ecc.), nonché ai servizi di granturismo, noleggio e altri servizi di trasporto effettuati per committenti privati.

R27 del 28/05/2026) Le Classi e Categorie di qualificazione sono disciplinate dall’articolo 5.1 della Normativa, il quale stabilisce che i soggetti qualificati possono partecipare alle procedure di affidamento per un valore annuo della produzione pari a quello della Classe attribuita (o inferiore), ovvero per tale valore aumentato sino ad un quinto.

L’articolo 9.2.c) disciplina le modalità di verifica dei requisiti di capacità tecnica. In particolare, per tutte le Classi della Categoria A, il soggetto richiedente deve dimostrare di aver eseguito, nel triennio precedente l’anno di presentazione della domanda di qualificazione, per ciascuna annualità considerata, uno o più contratti per servizi afferenti alla Categoria A, il cui valore della produzione sia almeno pari ai valori minimi previsti per la Classe richiesta.

Ai fini della qualificazione, devono essere presentati certificati attestanti la regolare esecuzione della gestione di servizi rientranti nel Sistema o similari, eseguiti nel medesimo triennio. Tali certificati devono essere rilasciati o controfirmati dall’autorità competente per i servizi svolti per pubbliche amministrazioni, ovvero rilasciati dal committente per i servizi svolti per soggetti privati, e devono riferirsi esclusivamente ai contratti indicati ai fini della dimostrazione del requisito di cui all’articolo 9.2.c).

In tale contesto, ai fini del calcolo del valore annuo della produzione, possono essere considerati i servizi di trasporto di persone su strada rientranti nel perimetro del Sistema o ad esso assimilabili, purché offerti al pubblico senza discriminazione e in maniera continuativa.

Possono pertanto essere ricompresi anche servizi atipici (quali scuolabus o servizi sostitutivi ferroviari), ove svolti nell’ambito di contratti di servizio con soggetti pubblici o privati, sempre che siano qualificabili come servizi di trasporto di passeggeri analoghi a quelli oggetto del Sistema.

Non rilevano invece, ai fini della qualificazione nella Categoria A, i servizi di natura non assimilabile al trasporto pubblico di linea o comunque non riconducibili a servizi offerti al pubblico in modo non discriminatorio, quali, in via generale, i servizi di noleggio con conducente, granturismo o altri servizi svolti in ambito esclusivamente privatistico e non strutturati come servizio pubblico di trasporto passeggeri.

D28 – Qualificazione e partecipazione di RTI/Consorzi/Reti (anche con soggetti non TPL) – [CHIARIMENTI PREINFORMATIVA 94/2026-336177]
Quesiti relativi alla fase di preinformativa (avviso TED 94/2026-336177 e ss.mm.ii.) e all’utilizzo del Sistema di qualificazione ai sensi dell’articolo 21 della Normativa.

D28.1) Con riferimento all’Avviso di “PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE DELLE CONCESSIONI DEI SERVIZI DI TPL AUTOMOBILISTICO NEI BACINI OTTIMALI DELLA REGIONE PIEMONTE (N. 8 LOTTI) – AVVISO DI UTILIZZO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DEI CONCESSIONARI”, si chiede se:

• la qualificazione possa essere richiesta esclusivamente da operatori economici già qualificabili come operatori TPL/esercenti servizi di trasporto pubblico passeggeri;

oppure se

• sia ammessa la partecipazione in forma di RTI/consorzio/rete anche da parte di società operanti nel settore della mobilità, innovazione o servizi tecnologici, purché associate a un operatore TPL in possesso dei requisiti tecnico-professionali richiesti.

R28.1 del 28/05/2026) La Normativa del Sistema di Qualificazione dei concessionari dei servizi di Trasporto Pubblico Locale (TPL) della Regione Piemonte consente la qualificazione a soggetti costituiti in diverse forme giuridiche, tra cui raggruppamenti temporanei di imprese (RTI), consorzi (costituiti o costituendi) e reti di imprese, senza limitazione preventiva rispetto alla natura delle società partecipanti (TPL o non TPL).

Tuttavia, ai fini della qualificazione di un RTI o consorzio, tutte le singole imprese componenti devono dimostrare il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dalla Normativa (art. 6.2), mentre i requisiti specifici relativi alla condizione economico-finanziaria e alla capacità tecnica devono essere posseduti dagli operatori di servizio pubblico indicati per la dimostrazione del possesso del requisito relativo alla capacità tecnica (art. 6.4.d).

In particolare:

• è possibile che un RTI o un Consorzio (costituito o costituendo) si qualifichi anche in assenza di una previa qualificazione delle singole imprese raggruppate/consorziate, purché siano rispettati i requisiti previsti dalla Normativa;

• la qualificazione può essere richiesta anche quando una o più imprese raggruppate/consorziate siano già previamente qualificate;

• gli operatori economici esecutori dei servizi di TPL, costituenti il RTI (mandataria e mandanti), dovranno essere già qualificati o aver presentato domanda di qualificazione ai sensi dell’art. 21.5 della Normativa.

La Normativa non preclude la partecipazione di società non TPL all’interno di RTI/Consorzi/Reti, ma solo gli operatori che intendono dimostrare i requisiti prescritti per la gestione dei servizi di TPL dovranno possedere i requisiti specifici tecnici richiesti per la categoria e classe di qualificazione.

D28.2) Si chiede inoltre conferma del fatto che, in caso di partecipazione in RTI/consorzio, i requisiti relativi all’iscrizione REN/licenze di esercizio e alla capacità tecnica possano essere soddisfatti dal solo operatore TPL componente del raggruppamento.

R28.2 del 28/05/2026) Per la qualificazione di un RTI o consorzio (costituito o costituendo), la Normativa prevede che i requisiti relativi all’iscrizione al Registro Elettronico Nazionale (REN) e alle licenze di esercizio (art. 6.4.b e 6.4.c) debbano essere posseduti dagli operatori di servizio pubblico indicati per la dimostrazione del possesso del requisito relativo alla capacità tecnica (art. 6.4.d).

Non è richiesto che tutti i componenti del raggruppamento o consorzio siano titolari di tali requisiti, ma solo quelli che vengono designati per la dimostrazione della capacità tecnica.

La capacità di eseguire contratti di servizi rientranti nel Sistema (art. 6.4.d) può essere dimostrata anche da un solo operatore TPL componente del raggruppamento o consorzio, purché sia formalmente indicato come soggetto dimostrante.

La Normativa specifica che i requisiti di ordine generale (art. 6.2) devono essere posseduti da tutte le imprese componenti, mentre i requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali possono essere riferiti agli operatori designati.

D28.3) Cosa si intende per “RTI non ancora costituito” ai fini della qualificazione?

R28.3 del 28/05/2026) Per “RTI non ancora costituito” si intende un raggruppamento temporaneo di imprese che, al momento della presentazione della domanda di qualificazione, non ha ancora formalizzato la propria costituzione tramite atto formale, ma i soggetti che intendono costituirlo sono già individuati e presentano congiuntamente la domanda di qualificazione.

In questo caso, la domanda deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti (o dai loro procuratori) di ciascun operatore economico che parteciperà al raggruppamento.

Ferma restando la facoltà degli operatori economici iscritti al Sistema di qualificazione, e invitati a presentare offerta ai sensi dell’art. 21, di partecipare alla procedura in forma aggregata, anche ove tale forma non risulti previamente iscritta come tale, purché composta esclusivamente da operatori economici già iscritti al medesimo Sistema, si precisa che non è ammessa alcuna modificazione della configurazione soggettiva assunta ai fini dell’iscrizione.

Ne consegue che l’offerta dovrà essere presentata dal medesimo soggetto collettivo risultante iscritto al Sistema di qualificazione, senza possibilità di variazione nella relativa composizione o struttura.

D28.4) Nel caso di RTI non ancora costituito, un soggetto che non sia operatore TPL può presentare autonomamente la domanda di qualificazione?

R28.4 del 28/05/2026) La Normativa del Sistema di Qualificazione prevede che possano presentare domanda di qualificazione gli operatori economici che svolgono servizi di trasporto pubblico locale (TPL) e che siano in possesso dei requisiti previsti.

La Normativa consente inoltre che un operatore economico (anche se non operatore TPL) possa iscriversi al Sistema di Qualificazione avvalendosi di soggetti terzi (ausiliari) per la dimostrazione dei requisiti tecnici, economici e della capacità di eseguire contratti, nel rispetto delle condizioni e delle modalità previste dagli articoli 11, 12 e 13 della Normativa.

Un soggetto che non sia operatore TPL può presentare domanda d’iscrizione nell’ambito di un soggetto plurimo quale potrebbe essere un RTI non ancora costituito, il quale dovrà dimostrare, tramite almeno uno dei componenti del costituendo RTI, il possesso dei requisiti specifici richiesti per la capacità tecnica.

La domanda di qualificazione deve quindi essere presentata dal costituendo RTI, indicando i soggetti che possiedono i requisiti richiesti dalla Normativa, tra cui almeno un operatore TPL per la dimostrazione della capacità tecnica.

Tutti i componenti dell’RTI devono dimostrare il possesso dei requisiti di ordine generale.

D28.5) L’RTI deve essere già individuato nella fase di qualificazione, anche se non ancora formalmente costituito, oppure un operatore TPL già qualificato può successivamente partecipare alla gara in RTI con soggetti non TPL non qualificati?

R28.5 del 28/05/2026) Il RTI, anche se non ancora formalmente costituito, deve essere già individuato nella fase di iscrizione al Sistema di qualificazione; la domanda di iscrizione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento.

Pertanto, in sede di qualificazione devono già essere individuati tutti i componenti del RTI.

D29 – Avvalimento del requisito di capacità tecnica e documentazione a supporto (Allegato Tecnico), con riferimento al triennio rilevante e ai dati economici non ancora definitivi

D29.1) Con riferimento alla normativa del Sistema di qualificazione dei concessionari di servizi di Trasporto Pubblico Locale, nel caso in cui un soggetto intenda qualificarsi con avvalimento da parte di uno o più soggetti terzi per il requisito del valore minimo di produzione chilometrica (di cui al punto 9.2.c della normativa), si chiede se anche i soggetti ausiliari che intendono fornire l’avvalimento delle proprie percorrenze chilometriche per consentire al soggetto richiedente di raggiungere determinate soglie di produzione chilometrica debbano produrre, per tre annualità, l’“Allegato Tecnico” presente in piattaforma, ovvero se sia sufficiente presentare la restante documentazione richiesta.

R29.1 del 28/05/2026) In caso di avvalimento del requisito della capacità di eseguire contratti di servizi rientranti nel Sistema (artt. 6.4.d e 9.2.c della Normativa), i soggetti ausiliari sono tenuti a produrre la documentazione prevista, inclusi i certificati attestanti la regolare esecuzione dei servizi e la documentazione di cui al paragrafo 8.13.b)-1 (“relazione descrittiva sulla struttura organizzativa…”) , allegando l’Allegato Tecnico per ciascuna annualità di riferimento.

Tale obbligo si applica sia al soggetto ausiliato sia al soggetto ausiliario, o ad entrambi, qualora si opti per il cumulo dei contratti eseguiti in proprio con quelli eseguiti dall’ausiliario.

D29.2) Nel caso in cui i soggetti ausiliari debbano produrre l’Allegato Tecnico, si chiede se lo stesso debba essere compilato con i soli dati relativi al servizio oggetto di avvalimento (applicando quindi una separazione contabile rispetto ai valori complessivi di bilancio) oppure se sia possibile indicare i valori totali aziendali. Si chiede inoltre conferma del fatto che i prospetti debbano essere prodotti per tutte e tre le annualità di riferimento, anche qualora l’ultimo bilancio non sia ancora stato approvato.

R29.2 del 28/05/2026) L’Allegato Tecnico deve essere compilato con i dati analitici riferiti esclusivamente ai servizi oggetto di avvalimento, ovvero alla quota di attività che il soggetto ausiliario mette a disposizione del richiedente, e non con riferimento ai valori complessivi aziendali.

Il triennio di riferimento per la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica è individuato in relazione all’anno di presentazione della domanda. Qualora, ad esempio, la domanda venga presentata nell’anno 2026, il triennio di riferimento coincide con i tre anni solari antecedenti, ovvero 2023, 2024 e 2025.

I dati economici e tecnici che costituiscono la documentazione di cui all’articolo 8.13.b) della Normativa devono riferirsi ai contratti indicati ai sensi dell’articolo 9 e devono afferire coerentemente alle annualità del triennio di riferimento.

Qualora, per l’ultimo esercizio del triennio considerato (ad esempio il 2025), il bilancio non risulti ancora approvato al momento della presentazione della domanda, l’operatore economico può presentare la domanda sulla base dei dati ufficialmente disponibili, secondo lo schema dell’Allegato Tecnico. In tal caso, nella relazione descrittiva di cui all’articolo 8.13.b)-1 dovrà essere indicata la data prevista per l’approvazione del bilancio.

Una volta approvato il bilancio relativo all’esercizio mancante, i dati economici definitivi dovranno essere trasmessi all’Agenzia quale integrazione della documentazione già presentata, ai sensi dell’articolo 17 della Normativa, senza che ciò comporti la ripresentazione della domanda né incida sull’esito della qualificazione già conseguita.

Si ricorda infine che, ai sensi dell’articolo 17 della Normativa, i soggetti qualificati sono tenuti a comunicare all’Agenzia tutte le variazioni dei requisiti dichiarati entro trenta giorni dal loro verificarsi e che l’omessa o tardiva comunicazione può comportare l’adozione dei provvedimenti di sospensione della qualificazione previsti dall’articolo 16.

D30 – Partecipazione in RTI – [CHIARIMENTI PREINFORMATIVA 94/2026-336177]
Quesiti relativi alla fase di preinformativa (avviso TED 94/2026-336177 e ss.mm.ii.) e all’utilizzo del Sistema di qualificazione ai sensi dell’articolo 21 della Normativa.
I riferimenti alla Relazione di affidamento attualmente pubblicata (relativa al Bacino Sud – lotti 1 e 2), ed in particolare ai contenuti dei capitoli 5 e 6, devono intendersi formulati in coerenza con l’impostazione generale dell’intero impianto di affidamento. I medesimi principi sono destinati a trovare applicazione anche nelle ulteriori Relazioni di affidamento relative agli altri bacini territoriali, in corso di pubblicazione, in quanto elaborate sulla base del medesimo quadro regolatorio, degli indirizzi regionali e delle disposizioni dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti.

D30.a) Si chiede di chiarire se potranno validamente partecipare alla procedura di affidamento e presentare offerta i raggruppamenti temporanei di imprese sia se già costituiti sia se ancora costituendi.

R30.a del 01/06/2026) Con riferimento al quesito sub a), si evidenzia che la Normativa del Sistema di qualificazione consente espressamente la partecipazione alle procedure di affidamento in forma aggregata.

In particolare:
• l’articolo 4.1, lettera d) include tra i soggetti qualificabili i raggruppamenti temporanei di concorrenti, senza distinzione tra forme già costituite o costituende;
• l’articolo 21.6 prevede che, nell’ambito delle procedure di affidamento, è ammessa la possibilità di presentarsi in forma riunita tra soggetti già provvisti di qualificazione.

Sul punto, si richiama quanto già chiarito nelle FAQ:
• FAQ D21 – Risposta R21, secondo cui:
“qualora operatori economici singoli, già qualificati al Sistema, intendano partecipare a procedure di gara in RTI, non dovranno necessariamente richiedere la qualificazione del RTI […]”

Ne consegue che:
• la partecipazione in RTI è espressamente ammessa dal Sistema;
• essa è consentita anche senza previa qualificazione del raggruppamento, purché i soggetti componenti siano qualificati;
• la configurazione formale (costituito o costituendo) potrà essere disciplinata negli atti di gara, nel rispetto dell’articolo 21.

D30.b) Si chiede di chiarire se ai fini della partecipazione dei raggruppamenti temporanei di imprese, i requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria e alla capacità tecnico-professionale dovranno essere soddisfatti dal raggruppamento nel suo complesso o se la legge di gara prevedrà, alla luce della peculiarità della prestazione, il possesso pro quota dei requisiti da parte dei singoli raggruppati esecutori.

R30.b del 01/06/2026) Con riferimento al quesito sub b), si evidenzia preliminarmente che l’accesso alle procedure è fondato sulla qualificazione per categoria e classe adeguata al lotto.

In particolare:
• la preinformativa prevede che siano invitati a presentare offerta gli operatori economici iscritti al Sistema nella categoria e classe prevista per ciascun lotto, o superiore;
• tale previsione è coerente con l’articolo 21.5 della Normativa del Sistema.

Ne deriva che:
• la verifica dei requisiti non avviene ex novo in sede di gara;
• essa è stata già integralmente effettuata in sede di qualificazione, ai sensi dell’articolo 6 della Normativa (requisiti di ordine generale, economico finanziari e tecnico professionali).

Partecipazione in RTI e soggetti plurimi

Per quanto riguarda i soggetti plurisoggettivi:
• l’articolo 21.6 consente la partecipazione in forma riunita;
• la FAQ D21 – R21 chiarisce che non è richiesta una autonoma qualificazione del RTI;
• la FAQ D28 – R28.1 e R28.2 conferma che i requisiti possono essere soddisfatti dai componenti del raggruppamento secondo le regole del Sistema.

Ne consegue che:
• è ammessa la partecipazione di RTI anche non qualificati come tali;
• la verifica dei requisiti è riferita ai singoli operatori qualificati componenti del raggruppamento.

Requisiti economico finanziari e capitalizzazione

Con riferimento al requisito di capitalizzazione:
• la preinformativa stabilisce che ciascun operatore economico deve dimostrare un patrimonio netto non inferiore al 15% della compensazione annua, in attuazione della Misura 19, punto 2, della Delibera ART n. 154/2019;
• tale requisito è approfondito nella Relazione di affidamento, paragrafo 5.3.2, ove è chiarito che esso è finalizzato a garantire la sostenibilità economico finanziaria dell’affidamento.

In tale sede è evidenziato che:
• il requisito deve essere valutato in relazione alla capacità del concorrente di sostenere l’impegno contrattuale;
• nei casi di soggetti plurisoggettivi, esso deve essere valutato tenendo conto della struttura del concorrente e del contributo dei soggetti partecipanti alla sostenibilità economico finanziaria.

RTI e dimostrazione del requisito patrimoniale

Alla luce delle previsioni contenute nella Relazione di affidamento (par. 5.3.2), il requisito di patrimonializzazione deve essere letto non come un mero dato formale, ma come elemento sostanziale volto a garantire la effettiva sostenibilità economico finanziaria del concorrente rispetto all’affidamento.

In tale quadro:
• la Relazione chiarisce che il requisito di patrimonio netto deve essere valutato in relazione al concorrente che presenta offerta, anche quando questo assuma forma plurisoggettiva;
• è espressamente considerata l’ipotesi di partecipazione in forma aggregata, prevedendo la possibilità di valorizzare i contributi patrimoniali dei soggetti componenti, secondo una logica di cumulo funzionale a rappresentare la reale capacità economico finanziaria del concorrente;
• tale cumulo non ha natura automatica o indifferenziata, ma è strettamente finalizzato a consentire una valutazione attendibile della capacità del raggruppamento di sostenere l’impegno contrattuale.

In questo senso, il requisito patrimoniale:
• si distingue dai requisiti di base già oggetto di qualificazione (art. 6), in quanto è parametrato al valore specifico dell’affidamento;
• richiede una verifica che tenga conto della struttura effettiva del concorrente e del contributo economico dei singoli componenti del raggruppamento.

Assume inoltre rilievo quanto evidenziato a pagina 106 (nota 36) della Relazione di affidamento, la quale chiarisce espressamente che:
• la valorizzazione dei requisiti economico finanziari in presenza di partecipazioni incrociate o forme associative deve avvenire evitando qualsiasi fenomeno di duplicazione dei valori;
• i medesimi elementi patrimoniali non possono essere utilizzati più volte a sostegno di offerte diverse o di configurazioni soggettive tra loro collegate;
• tale principio risponde all’esigenza di garantire trasparenza, correttezza del confronto competitivo e effettività della capacità economica dichiarata.

Ne consegue che:
• in caso di RTI, il requisito di capitalizzazione può essere dimostrato attraverso il contributo dei singoli componenti, nei termini consentiti dalla Relazione di affidamento;
• tale dimostrazione deve tuttavia avvenire nel rispetto del principio di unicità della valorizzazione dei requisiti, con divieto di cumulo artificioso o duplicazione derivante da partecipazioni incrociate;
• la verifica del requisito mantiene quindi una natura sostanziale, volta ad accertare la reale capacità finanziaria del concorrente e non la mera sommatoria formale di valori contabili.

Resta fermo che:
• le modalità operative di rappresentazione e documentazione del requisito in sede di offerta saranno definite dalla lettera di invito, in coerenza con i principi sopra richiamati;
• allo stato, tali modalità possono essere individuate solo nei limiti delle indicazioni già fornite dalla preinformativa e dalla Relazione di affidamento.

D30.c) Si chiede di chiarire in quali ipotesi, secondo quanto previsto dall’art. 21.7 della Normativa del Sistema di Qualificazione dei Concessionari dei Servizi di TPL, la lettera di invito potrà vietare la presentazione di offerte in forma raggruppata da parte di soggetti qualificati, già in possesso, singolarmente, dei requisiti di partecipazione in quanto “per le particolari condizioni di mercato, possa di fatto comportare una limitazione della concorrenza”.

R30.c del 01/06/2026) Con riferimento al quesito sub c), si evidenzia che la disciplina dell’articolo 21.7 del Sistema deve essere letta alla luce delle indicazioni già contenute nella documentazione pubblicata.

In particolare:
• l’articolo 21.7 prevede in astratto che la partecipazione in forma raggruppata possa essere limitata qualora comporti una restrizione della concorrenza;
• tuttavia, la preinformativa e la Relazione di affidamento già delineano un assetto procedurale nel quale è espressamente prevista la possibilità per gli operatori di presentare offerta in forma aggregata (in coerenza con l’art. 21.6).

Inoltre, dalla documentazione di gara programmatoria emerge che:
• pur essendo configurata una procedura unitaria articolata in più lotti, gli operatori economici sono chiamati a presentare offerte distinte per ciascun lotto;
• nell’ambito di tale configurazione, è previsto che la forma di partecipazione adottata dall’operatore economico non possa essere variata tra i diversi lotti (principio di coerenza della soggettività partecipante, richiamato nella Relazione di affidamento – cap. 5, in tema di partecipazione unitaria e invariabilità della configurazione soggettiva).

Ne consegue che:
• allo stato, sulla base dei documenti disponibili, non risultano previste limitazioni generalizzate alla partecipazione in RTI.

D31 – Modello societario SCARL (società consortile a responsabilità limitata) – [CHIARIMENTI PREINFORMATIVA 94/2026-336177]
Quesiti relativi alla fase di preinformativa (avviso TED 94/2026-336177 e ss.mm.ii.) e all’utilizzo del Sistema di qualificazione ai sensi dell’articolo 21 della Normativa.
I riferimenti alla Relazione di affidamento attualmente pubblicata (relativa al Bacino Sud – lotti 1 e 2), ed in particolare ai contenuti dei capitoli 5 e 6, devono intendersi formulati in coerenza con l’impostazione generale dell’intero impianto di affidamento. I medesimi principi sono destinati a trovare applicazione anche nelle ulteriori Relazioni di affidamento relative agli altri bacini territoriali, in corso di pubblicazione, in quanto elaborate sulla base del medesimo quadro regolatorio, degli indirizzi regionali e delle disposizioni dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti.

D31.a) Si chiede di chiarire se la SCARL possa essere utilizzata come veicolo di partecipazione alle procedure di affidamento anche se non ancora costituita alla data di presentazione dell’offerta.

R31.a del 01/06/2026) Con riferimento al quesito sub a), si evidenzia che la Normativa del Sistema ammette espressamente la partecipazione alle procedure in forme aggregate anche non ancora costituite.

In particolare:
• l’articolo 4.1 include tra i soggetti qualificabili le diverse forme associative, tra cui RTI, consorzi e società consortili;
• l’articolo 21.6 consente la partecipazione in forma riunita tra soggetti qualificati;

Sul punto si richiamano inoltre le FAQ:
• FAQ D21 – R21, che ammette la partecipazione di soggetti aggregati non autonomamente qualificati;
• FAQ D28, che riconosce la rilevanza dei soggetti componenti ai fini del possesso dei requisiti.

Ne consegue che:
• non vi è preclusione alla partecipazione tramite SCARL non ancora costituita;
• la configurazione giuridica potrà essere definita secondo quanto previsto negli atti di gara.

D31.b) Si chiede di chiarire se, in caso di SCARL già costituita, i requisiti debbano essere posseduti dalla SCARL in quanto soggetto giuridico oppure dalle imprese consorziate, secondo il principio del cumulo dei requisiti.

R31.b del 01/06/2026) Con riferimento al quesito sub b), si evidenzia preliminarmente che la formulazione della domanda non consente di individuare in modo univoco la fattispecie cui si riferisce, potendo la stessa essere interpretata in relazione a due diverse ipotesi:
1. SCARL costituita ai fini della qualificazione e dell’iscrizione al Sistema;
2. SCARL costituita (o costituenda) ai fini della partecipazione alla procedura di gara, eventualmente composta da operatori economici già iscritti al Sistema.

Al fine di fornire un riscontro completo, si rappresentano separatamente le due fattispecie.

i) SCARL qualificata come soggetto autonomo

Nel caso in cui la SCARL sia costituita e intenda iscriversi (o sia già iscritta) al Sistema quale operatore economico autonomo:
• trova applicazione l’articolo 6 della Normativa del Sistema, che disciplina i requisiti di ordine generale, economico finanziari e tecnico professionali;
• i requisiti sono, in tale ipotesi, valutati direttamente in capo al soggetto giuridico SCARL.

Ne consegue che:
• la SCARL deve dimostrare il possesso autonomo dei requisiti richiesti per la categoria e classe di iscrizione;
• la partecipazione alle procedure avviene in qualità di soggetto qualificato.

ii) SCARL quale forma aggregativa tra soggetti qualificati

Diversa è l’ipotesi in cui la SCARL sia costituita (o venga costituita) tra operatori economici già qualificati al Sistema, al fine di partecipare alla procedura.

In tale caso:
• l’articolo 21.5 limita l’invito ai soggetti qualificati;
• l’articolo 21.6 consente la partecipazione in forma aggregata;
• la FAQ D21 – R21 chiarisce che non è richiesta una qualificazione autonoma del soggetto aggregato;
• la FAQ D28 – R28.2 stabilisce che i requisiti rilevano in capo ai soggetti che li possiedono.

Ne consegue che:
• la SCARL, in tale configurazione, opera quale forma organizzativa di partecipazione tra soggetti qualificati, assimilabile sotto il profilo funzionale, alla partecipazione in RTI;
• la verifica dei requisiti resta ancorata ai singoli operatori componenti.

iii) Requisiti economico finanziari (capitalizzazione)

Con riferimento al requisito di capitalizzazione:
• la preinformativa prevede un patrimonio netto minimo pari al 15% della compensazione annua, in attuazione della Delibera ART n. 154/2019;
• la Relazione di affidamento (par. 5.3.2) chiarisce che tale requisito è funzionale alla verifica della sostenibilità economico finanziaria del concorrente.

In tale contesto:
• è ammessa una valorizzazione congiunta dei contributi patrimoniali dei soggetti partecipanti (logica di cumulo);
• tuttavia, come chiarito a pagina 106 della Relazione di affidamento (nota 36):
o deve essere evitata qualsiasi duplicazione di valori derivante da partecipazioni incrociate;
o i medesimi elementi patrimoniali non possono essere utilizzati più volte a sostegno di offerte diverse;
o la valutazione deve riflettere la reale capacità economica del concorrente nel suo complesso.

D31.c) Si chiede di chiarire se più imprese già iscritte come operatori singoli al Sistema di Qualificazione dei Concessionari dei Servizi di TPL istituito presso codesta Agenzia, tenuto conto delle caratteristiche dell’affidamento indicate nella lex specialis di gara e nel rispetto della libertà di iniziativa economica privata, potranno riunirsi in una SCARL ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento e presentazione dell’offerta, in conformità all’art. 21.6 della Normativa del Sistema di Qualificazione.

R31.c del 01/06/2026) Con riferimento al quesito sub c), la partecipazione in forma societaria consortile costituisce una modalità espressamente compatibile con il Sistema.

In particolare:
• l’articolo 4.1, lettera c) ed e) include tra i soggetti ammissibili i consorzi e le società consortili;
• l’articolo 21.6 prevede espressamente la possibilità per operatori qualificati di presentarsi in forma riunita al fine di conseguire integrazione economica e specialistica.

Sul piano applicativo:
• la Relazione di affidamento evidenzia che le procedure sono strutturate per garantire apertura concorrenziale, ma anche possibilità di aggregazione tra operatori qualificati;
• tale impostazione è coerente con la finalità del Sistema di favorire la partecipazione anche mediante forme aggregative.

Ne consegue che:
• operatori economici qualificati possono aggregarsi in forma societaria (SCARL) ai fini della partecipazione, nei limiti e con le modalità che saranno stabilite negli atti di gara;
• tale possibilità deve essere coordinata con i principi di trasparenza, concorrenza e corretta imputazione dei requisiti.

D31.d) Si chiede di chiarire se, in analogia al chiarimento reso con la FAQ 21 per i raggruppamenti temporanei di imprese, non sia necessaria una iscrizione specifica della SCARL come soggetto autonomo al Sistema di Qualificazione dei Concessionari dei Servizi di TPL istituito presso codesta Agenzia, distinta da quella delle imprese consorziate.

R31.d del 01/06/2026) Con riferimento al quesito sub d), la risposta trova diretto riscontro nelle FAQ del Sistema.

In particolare:
• la FAQ D21 – Risposta R21 stabilisce che:
operatori economici già qualificati singolarmente possono partecipare in RTI senza necessità di una specifica qualificazione del raggruppamento.

Tale principio è applicabile anche alle altre forme plurisoggettive, tra cui la SCARL.

Ne consegue che:
• non è richiesta una autonoma qualificazione della SCARL come soggetto distinto;
• la partecipazione può avvenire sulla base della qualificazione dei singoli operatori che la compongono.

D31.e) Si chiede di chiarire se le imprese riunite in raggruppamenti temporanei di imprese – sia costituiti che costituendi – in caso di aggiudicazione della procedura di affidamento, potranno costituire una SCARL ai fini dell’esecuzione delle prestazioni.

R31.e del 01/06/2026) Con riferimento al quesito sub e), occorre richiamare l’articolo 21.9 della Normativa del Sistema.

In particolare:
• tale disposizione prevede che l’invito a presentare offerta possa stabilire, per RTI o aggregazioni di imprese, l’obbligo di assumere una determinata forma giuridica (consorzio o società di capitali) in caso di aggiudicazione.

Ne consegue che:
• la costituzione di una SCARL può essere prevista come modalità organizzativa successiva all’aggiudicazione.

D32 – Partecipazione a più lotti – [CHIARIMENTI PREINFORMATIVA 94/2026-336177]
Quesiti relativi alla fase di preinformativa (avviso TED 94/2026-336177 e ss.mm.ii.) e all’utilizzo del Sistema di qualificazione ai sensi dell’articolo 21 della Normativa.
I riferimenti alla Relazione di affidamento attualmente pubblicata (relativa al Bacino Sud – lotti 1 e 2), ed in particolare ai contenuti dei capitoli 5 e 6, devono intendersi formulati in coerenza con l’impostazione generale dell’intero impianto di affidamento. I medesimi principi sono destinati a trovare applicazione anche nelle ulteriori Relazioni di affidamento relative agli altri bacini territoriali, in corso di pubblicazione, in quanto elaborate sulla base del medesimo quadro regolatorio, degli indirizzi regionali e delle disposizioni dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti.

D32.a) Si chiede di chiarire se, con riferimento al Sistema di Qualificazione dei Concessionari dei Servizi di TPL e alle qualificazioni perfezionate, sussista una procedura unica di affidamento relativa ai diversi bacini e lotti ovvero se siano da intendersi sussistere diverse procedure di affidamento per i diversi bacini e lotti.

R32.a del 01/06/2026) Con riferimento al quesito sub a), si evidenzia che la struttura della procedura, come delineata nella documentazione disponibile, è riconducibile ad un modello unitario articolato in più lotti.

In particolare:
• la Relazione di affidamento prevede un impianto procedurale unitario, finalizzato a garantire omogeneità regolatoria e adeguata contendibilità tra gli operatori.

Ne consegue che:
• la procedura deve essere letta in una logica unitaria, pur articolata in una pluralità di lotti;
• tale impostazione comporta la necessità di garantire coerenza complessiva nella partecipazione degli operatori economici.

D32.b) Si chiede di chiarire se, ai fini della partecipazione alle procedure, l’operatore economico che intenda partecipare all’affidamento di diversi lotti debba presentarsi, per tutti i lotti, nella medesima forma (individuale oppure associata) e, in caso di partecipazione in forma associata, con la medesima composizione soggettiva.

R32.b del 01/06/2026) Con riferimento al quesito sub b), si evidenzia che la documentazione programmatoria impone un principio di coerenza della configurazione soggettiva del concorrente.

In particolare:
• dalla Relazione di affidamento emerge che la partecipazione deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, comparabilità delle offerte e correttezza del confronto competitivo;
• nell’ambito di tale impostazione, è previsto che la forma di partecipazione prescelta dall’operatore economico non possa essere modificata tra i diversi lotti.

Ne consegue che:
• l’operatore economico deve mantenere la medesima configurazione soggettiva (partecipazione singola o associata) per tutti i lotti cui intende partecipare;
• non è ammesso alternare forme differenti di partecipazione tra lotti;
• in caso di partecipazione in forma associata, deve essere mantenuta una compagine coerente.

D32.c) Si chiede di chiarire se sia ammessa la variazione, ai fini della partecipazione per l’affidamento di diversi lotti, dei ruoli assunti dai singoli componenti dell’RTI, nonché delle relative quote di partecipazione.

R32.c del 01/06/2026) Con riferimento al quesito sub c), la questione attiene alla possibilità di modificare, a compagine invariata, il ruolo dei singoli operatori e le relative quote di partecipazione.

Sul punto:
• la Relazione di affidamento evidenzia l’esigenza di garantire coerenza della partecipazione, comparabilità delle offerte e trasparenza nella imputazione dei requisiti e delle responsabilità;
• tali principi si coordinano con la logica del Sistema di qualificazione, che ancora i requisiti ai soggetti che li possiedono e che eseguono il servizio.

Ne consegue che:
• la variazione dei ruoli (mandataria/mandanti) e delle quote di partecipazione, pur in presenza dei medesimi soggetti, determina una modifica rilevante della struttura del concorrente;
• tale modifica incide sulla imputazione dei requisiti, sulla responsabilità esecutiva e sulla valutazione della capacità economico-finanziaria complessiva;
• essa può risultare non coerente con i principi di trasparenza, parità di trattamento e comparabilità delle offerte.

Pertanto:
• la partecipazione a più lotti deve avvenire non solo con compagine invariata, ma anche con un assetto partecipativo coerente e stabile.

D33 – Aggiudicazione di diversi lotti – [CHIARIMENTI PREINFORMATIVA 94/2026-336177]
Quesiti relativi alla fase di preinformativa (avviso TED 94/2026-336177 e ss.mm.ii.) e all’utilizzo del Sistema di qualificazione ai sensi dell’articolo 21 della Normativa.
I riferimenti alla Relazione di affidamento attualmente pubblicata (relativa al Bacino Sud – lotti 1 e 2), ed in particolare ai contenuti dei capitoli 5 e 6, devono intendersi formulati in coerenza con l’impostazione generale dell’intero impianto di affidamento. I medesimi principi sono destinati a trovare applicazione anche nelle ulteriori Relazioni di affidamento relative agli altri bacini territoriali, in corso di pubblicazione, in quanto elaborate sulla base del medesimo quadro regolatorio, degli indirizzi regionali e delle disposizioni dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti.

D33.a) Si chiede di chiarire se ciascun operatore economico potrà presentare offerta per uno o più lotti nell’ambito di uno o più bacini, ferma restando l’obbligatorietà di formulare un’offerta autonoma e distinta per ciascun lotto.

R33.a del 01/06/2026) Con riferimento al quesito sub a), si evidenzia che quanto prospettato risulta coerente con l’impostazione della documentazione disponibile.

In particolare:
• la preinformativa e la Relazione di affidamento configurano una procedura unitaria articolata in più lotti, ciascuno oggetto di separata valutazione;
• è espressamente previsto che ciascun operatore economico possa presentare offerta per uno o più lotti, ferma restando l’obbligatorietà di formulare un’offerta autonoma e distinta per ciascun lotto, oggetto di separata valutazione tecnica ed economica.

Ne consegue che:
• gli operatori economici possono presentare offerta per uno o più lotti, anche nell’ambito di diversi bacini;
• per ciascun lotto deve essere presentata una offerta autonoma e distinta.

D33.b) Si chiede di chiarire se verrà posto un limite massimo di aggiudicazione di lotti.

R33.b del 01/06/2026) Con riferimento al quesito sub b), si evidenzia che la documentazione disponibile prevede espressamente un limite all’aggiudicazione dei lotti.

In particolare:
• la preinformativa stabilisce che a ciascun operatore economico potrà essere affidata la gestione di lotti appartenenti a non più di due bacini territoriali;
• tale previsione è sviluppata nella Relazione di affidamento, che chiarisce che:
o è previsto un limite massimo di aggiudicazione riferito a due bacini territoriali;
o tale limite è finalizzato a evitare concentrazioni eccessive, preservare un adeguato livello di concorrenza e garantire una gestione efficiente e coordinata dei servizi;
o il limite opera esclusivamente in fase di aggiudicazione e non incide sulla facoltà di partecipazione.

Ne consegue che:
• il limite massimo di aggiudicazione è definito a livello programmatico;
• esso si applica nella fase di assegnazione dei lotti e non incide sulla partecipazione alla procedura.

D33.c) Si chiede di chiarire quale sarà il numero massimo di lotti che un operatore potrà aggiudicarsi e se detto numero sia riferibile al singolo bacino di appartenenza dei lotti o anche ai lotti di diversi bacini.

R33.c del 01/06/2026) Con riferimento al quesito sub c), la documentazione disponibile consente di individuare in modo puntuale il numero massimo di lotti aggiudicabili e il relativo ambito territoriale.

In particolare:
• un operatore economico può risultare aggiudicatario di entrambi i lotti appartenenti al medesimo bacino;
• tenuto conto del limite massimo di due bacini, ciascun operatore può aggiudicarsi fino a quattro lotti complessivi, purché appartenenti a non più di due bacini;
• il limite è strutturato secondo una logica combinata:
– massimo due lotti per bacino;
– massimo due bacini complessivi;
– per un totale massimo di quattro lotti.

È inoltre precisato che:
• il limite opera esclusivamente in fase di aggiudicazione;
• la partecipazione resta pienamente garantita per tutti i lotti e bacini.

Ne consegue che:
• il numero massimo di lotti aggiudicabili è pari a quattro lotti complessivi;
• tale limite è riferito al numero massimo di due bacini.

Ultimo aggiornamento: 01/06/26