Sistema di qualificazione dei concessionari dei servizi di TPL – QUESITI

D1) Rispetto al punto della normativa 9.2.c)

“- per tutte le Classi della Categoria A viene verificato che il soggetto richiedente abbia eseguito, nei 3 anni solari antecedenti la data di presentazione della domanda, almeno, in alternativa tra di loro:

  1. per ogni annualità del periodo preso in considerazione, un contratto per servizi afferenti alla Categoria A, il cui valore della produzione sia almeno pari al 60% del limite superiore della produzione per classe richiesta;
  2. per ogni annualità del periodo preso in considerazione, due contratti per servizi afferenti alla Categoria A, il cui valore complessivo della produzione sia almeno pari al 75% del limite superiore della produzione per classe richiesta;”

-si intende che per il punto 1 può essere inserito un solo contratto il cui valore della produzione sia almeno pari al 60% del limite superiore della produzione per la classe richiesta o si intende almeno un contratto e quindi se ne possono inserire più di uno?

-si intende che  per il punto 2 possono essere inseriti solo due contratti il cui valore della produzione sia almeno pari al 60% del limite superiore della produzione per la classe richiesta o si intendono almeno due contratti e quindi se ne possono inserire più di due?

R1 del 21/06/2016) Con riferimento al punto 9.2.1.1. (per ogni annualità del periodo preso in considerazione, un contratto per servizi afferenti alla Categoria A, il cui valore della produzione sia almeno pari al 60% del limite superiore della produzione per classe richiesta), si precisa che possono essere presentati alla valutazione anche più di un contratto di servizio, fermo restando che comunque  è necessario che, per ogni annualità del periodo preso in considerazione, vi sia un contratto di servizio il cui valore della produzione sia almeno pari al 60% del limite superiore della classe richiesta;

Premesso che il punto 9.2.1.2. (per ogni annualità del periodo preso in considerazione, due contratti per servizi afferenti alla Categoria A, il cui valore complessivo della produzione sia almeno pari al 75% del limite superiore della produzione per classe richiesta) è alternativo al punto 9.2.1.1., si precisa che con riferimento al punto 9.2.1.2. possono essere presentati alla valutazione anche più di due contratti di servizio, fermo restando che comunque è necessario che, per ogni annualità del periodo preso in considerazione, vi siano due contratti di servizio il cui valore complessivo della produzione sia almeno pari al 75% del limite superiore della classe richiesta.

D2) Rispetto al punto della normativa 8.13.b )

“copia conforme dei certificati attestanti la regolare esecuzione della gestione di servizi rientranti nel Sistema o similari eseguiti nei 3 anni solari antecedenti la data di presentazione della domanda, rilasciati o controfirmati dall’autorità competente, nel caso di servizi eseguiti per pubbliche amministrazioni, ovvero documentazione rilasciata dal committente, nel caso di servizi eseguiti per privati.

Ai fini della qualificazione i certificati devono essere prodotti nel numero necessario e sufficiente alla verifica dei criteri di cui al successivo Articolo 9.”

Questi certificati devono essere solo quelli riferiti ai contratti presi in considerazione al punto 9.2.c) ?

R2 del 21/06/2016) Ai fini dell’iscrizione al sistema di qualificazione, i certificati di cui al punto 8.13.b) devono riferirsi ai contratti presentati per la verifica della capacità di eseguire contratti di servizi rientranti nel presente sistema (punto 6.4.d della Normativa) secondo quanto previsto al punto 9.2.c) (Riscontro e valutazione dei requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnica).

La produzione di certificati ulteriori, che non si riferiscono ai contratti indicati ai sensi del punto 9.2.c), è ininfluente ai fini dell’iscrizione.

D3) In relazione a questi due punti (9.2.c e 8.13.b) considerando i servizi effettuati in consorzio come possono essere inseriti i contratti?

R3 del 21/06/2016) Il punto 9.5 della Normativa si occupa della “Valutazione della capacità di eseguire contratti di servizi rientranti nel presente Sistema di cui al punto 6.4.d ) in caso di servizi eseguiti da un Consorzio o ad un RTI.”

Nello specifico, il punto 9.5.a) prevede che “Ai fini della qualificazione, il valore della produzione dei servizi delle prestazioni eseguite da un Consorzio è attribuibile, sulla base di una deliberazione del Consorzio stesso, al consorziato esecutore nella misura dei servizi effettivamente eseguiti dal consorziato.“

D4) Il certificato all’ente per cui è stato effettuato il servizio deve essere richiesto per il consorzio o per la singola azienda?

R4 del 21/06/2016) Nel caso in cui il Consorzio sia il sottoscrittore del contratto di servizio, il certificato è richiesto all’ente per il Consorzio.

D5) In caso di qualificazione di un operatore singolarmente e quale componente di un consorzio, si chiede di confermare che, a seguito di invito a presentare offerta, esso possa partecipare in soggetto gruppo appositamente costituito con altri operatori qualificati (fermi i divieti di cui all’art. 21.6 della Normativa)

R5 del 19/07/2016) Si conferma.

D6) Visto il punto 6.5.a) della Normativa che, in relazione ad “ogni altro tipo di società”, richiede la dichiarazione dei requisiti “dei membri del consiglio d’amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo…”, visto il formulario – dichiarazioni – par. 2 (Soggetti di cui al punto 6.5.a) della Normativa…), si chiede di precisare per quali soggetti e con riferimento a quali organi la dichiarazione debba essere resa

R6 del 19/07/2016) La Normativa ed il formulario sono stati aggiornati con riferimento ai punti oggetto del quesito.

D7) Con riferimento al punto 5.2, laddove si afferma che “I soggetti qualificati possono partecipare a procedure di affidamento di Concessioni di servizi rientranti nel presente Sistema, per valore annuo della produzione pari al valore della Classe attribuita (o inferiore), ovvero per tale valore aumentato sino ad un quinto”, si chiede di confermare che, nel caso in cui il servizio oggetto di affidamento sia di ammontare eccedente quello delle Classi A4, B2, e C2 aumentato di un quinto, l’appartenenza alle Classi A4, B2 e C2 (a seconda del caso) consenta comunque di concorrere alla procedura per l’aggiudicazione di tale servizio, così fornendo che la qualificazione per le anzidette Classi permetta di concorrere all’aggiudicazione di servizi di qualsivoglia ammontare. Si chiede altresì di chiarire come debba essere applicata tale regola con riferimento alle Classi di valore inferiore.

R7 del 19/07/2016) Le Classi A4, B2 e C2 sono Classi che non hanno limite superiore. L’appartenenza a tali Classi consente di concorrere all’aggiudicazione di servizi di qualsivoglia ammontare, senza limiti inferiori o superiori.

Con riferimento alle Classi A1 A2 e A3, B1 e C1 si ribadisce quanto indicato nel punto 5.2 ovvero “I soggetti qualificati possono partecipare a procedure di affidamento di Concessioni di servizi rientranti nel presente Sistema, per valore annuo della produzione pari al valore della Classe attribuita (o inferiore), ovvero per tale valore aumentato sino ad un quinto”.

Naturalmente il riferimento alla Classe inferiore è valido solo laddove è presente una Classe inferiore rispetto a quella presa in considerazione.

D8) Con riferimento al punto 5.3, si chiede di chiarire cosa si intenda per Categoria B3, posto che la stessa non è presente nella tabella di cui al precedente punto 5.1.

R8 del 19/07/2016) Nel punto 5.3 laddove si prevede che “I soggetti qualificati alla Categoria B sono qualificati anche per tutte le Classi della Categoria A.” il numero 3 posto in apice alla lettera B è il rimando alla nota 3 a piè di pagina.

D9) Con riferimento al punto 8.13.b, laddove si richiede la presentazione di “copia conforme dei certificati attestanti la regolare esecuzione della gestione di servizi rientranti nel Sistema o similari eseguiti nei 3 anni solari antecedenti la data di presentazione della domanda, rilasciati o controfirmati dall’autorità competente, nel caso di servizi eseguiti per pubbliche amministrazioni, ovvero documentazione rilasciata dal committente, nel caso di servizi eseguiti per privati” si chiede di confermare che, in caso di presentazione della domanda di qualificazione a luglio 2016, per “3 anni solari antecedenti la data di presentazione della domanda” debba intendersi il triennio solare decorrente dalla data di presentazione della domanda sino al terzo anniversario precedente tale data (luglio 2013).

R9 del 19/07/2016) Si comunica che il Sistema di Qualifcazione intende acquisire le informazioni inerenti il triennio precedente l’anno in cui è stata presentata la domanda; (es. per domanda presentata nel 2016 il trienno di riferimento è 1/1/2013-31/12/2015)

D10 Con riferimento al punto 8.13.b) – 1:

  1. si chiede di confermare che l’indicazione del “n. veicoli”, in caso il parco rotabile del soggetto dichiarante contempli la presenza di treni a potenza distribuita a trazione elettrica o diesel (elettrotreni o treni articolati), possa essere sostituita dal “n. treni”;
  2. si chiede di chiarire quale interpretazione debba essere attribuita all’espressione “per i servizi sviluppati con ferroviari specificare il rapporto tra motrici e veicoli trainati”, qualora il parco rotabile del soggetto dichiarante contempli la presenza di treni a potenza distribuita a trazione elettrica o diesel (elettrotreni o treni articolati);
  3. sempre con riferimento al caso di treni  a potenza distribuita a trazione elettrica o diesel (elettrotreni o treni articolati), si chiede di confermare che l’indicazione dei rapporti tra “n. addetti alla condotta / n. veicoli motore”, “n. addetti alla manutenzione rotabili / n. veicoli motore”, “n. addetti all manutenzione rotabili / n. veicoli trainati” e n. km servizio annuo / n. veicoli motore” possa contemplare, al denominatore, anziché il “n. veicoli motore” e il “n. veicoli trainati” solamente il “n. treni”;
  4. si chiede di confermare che i termini “addetti alla guida” e “addetti alla condotta” abbiano il medesimo significato.

R10 del 19/07/2016)

  1. Si conferma
  2. l’espressione “per i servizi sviluppati con ferroviari” nella versione Rev. 1.01 della Normativa è stato emendato in “per i servizi ferroviari”; il rapporto fra motrici e veicoli trainati per gli elettrotreni deve essere sostituito dal valore medio di casse per elettrotreno (es. n. 1 elettrotreno a 3 casse + n. 1 elettrotreno a 4 casse = n. 2 elettrotreni a 3,5 casse);
  3. Si conferma
  4. Si conferma

D11) Con riferimento al punto 9.2.c) – 4, si chiede di confermare che l’ammontare minimo della produzione richiesto nei punti 9.2.c.4.1 e 9.2.c.4.2, con riferimento alla classe C2, sia pari al 20%, nel caso del punto 9.2.c.4.1., e al 25%, nel caso del punto 9.2.c.4.2, del valore annuo della produzione indicato, nella tabella sottostante, ossia 4.800.00 treni*km, e, pertanto, gli importi minimi siano, rispettivamente, i seguenti: 960.000 treni*km/anno (9.2.c.4.1.) e 1.200.000 treni*km/anno (9.2.c.4.2.).

R11 del 19/07/2016) Si conferma

D12) Con riferimento al combinato disposto dei punti 12.2 e 14.1, si chiede di chiarire se il soggetto ausiliario, così come il soggetto richiedente, debba produrre tutta la documentazione richiesta ai punti 8.11, 8.12 e 8.13. in caso affermativo e con riguardo ad una ausiliaria stabilita in Paese estero, si chiede di confermare che i certificati attestanti la regolare esecuzione della gestione dei servizi rientranti nel Sistema o similari (di cui al punto 8.13.b) possano essere sostituiti da dichiarazione resa dalla stessa ausiliaria, qualora l’ordinamento del Paese di appartenenza non preveda il rilascio di simili certificazioni.

R12 del 19/07/2016) Si conferma che il soggetto ausiliario, così come il soggetto richiedente, deve produrre tutta la documentazione richiesta ai punti 8.11, 8.12 e 8.13.

Si conferma che con riguardo ad una ausiliaria stabilita in Paese estero, i certificati attestanti la regolare esecuzione della gestione dei servizi rientranti nel Sistema o similari (di cui al punto 8.13.b) possano essere sostituiti da dichiarazione resa dalla stessa ausiliaria, qualora l’ordinamento del Paese di appartenenza non preveda il rilascio di simili certificazioni.

D13) Con riferimento ai punti 8.12.b) e 8.13.a)- 3 della Normativa del Sistema di Qualificazione, si chiede di confermare  che la  licenza  ferroviaria rilasciata ad un’impresa  ferroviaria stabilita  in un Paese estero,  parte  dell’Unione  Europea,  dalla  competente autorità  locale  ed  ai  sensi  della vigente disciplina europea e nazionale, sia equiparabile, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di condizione  economico – finanziaria e idoneità  professionale e capacità  tecnica,  alla licenza ferroviaria di cui all’art. 7 del d.lgs. 112/2015.

R13 del 19/07/2016) Si conferma

D14) Con riferimento ai punti 13.2.e) (a norma del quale, in caso di avvalimento, occorre allegare alla domanda di qualificazione “dichiarazione congiunta del soggetto richiedente e del soggetto ausiliario con la quale si impegnano a stipulare un contratto in virtù del quale il soggetto ausiliario si obbliga, nei confronti  del soggetto richiedente, a fornire  i requisiti e a mettere a disposizione  le risorse necessarie per ogni singolo contratto di servizio conseguente all’utilizzo del Sistema”) e 21.9 (‘”per i soggetti che si avvalgono dei requisiti di soggetti terzi, l’invito a presentare offerta prevedrà l’obbligo di allegazione di un contratto in virtù del quale il soggetto ausiliario  si obbligherà nei confronti del soggetto  qualificato  a  fornire i requisiti e  a  mettere  effettivamente  a  disposizione  le  risorse necessarie per la concessione di servizi cui si riferisce”), si chiede di chiarire il coordinamento fra le citate disposizioni e l’art. 89, comma 1, ultimo periodo, del d.lgs. 50/2016, laddove si prevede che “il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione, in originale o copia autentica, il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto”.

R14 del 19/07/2016) Le disposizioni del d.lgs. 50/2016 non si applicano alle concessioni di servizi di TPL per espressa esclusione dell’art. 18 del medesimo decreto; il Sistema di qualificazione dei concessionari di TPL è disciplinato dalla Normativa del Sistema e dai riferimenti normativi ivi citati.

D15) Valutando che il Sistema ha lo scopo di definire elenchi di operatori di servizi pubblici dotati di specifici requisiti per l’individuazione dei concessionari dei servizi di TPL ai sensi del Regolamento CE 1370/2007 e che il medesimo Regolamento ai sensi dell’articolo 8 – Transizione – comma 2 – dispone l’obbligo di conformarsi all’articolo 5 entro il 3 dicembre 2019, si chiede se, ai fini della dimostrazione dei requisiti relativi alla capacità tecnica e, segnatamente, al computo delle categorie e classi di qualificazione, valgono i servizi eserciti in regime di concessione.

R15 del 16/08/2016) Con riferimento alla qualificazione al Sistema, ed in particolare relativamente al possesso dei requisiti relativi alla capacità tecnica, il punto 6.4.d) della Normativa richiede la dimostrazione della “capacità di eseguire contratti di servizi rientranti nel presente Sistema” da documentare con la produzione dei documenti di cui al successivo punto 8.13 del Sistema medesimo.

Il punto 8.13.b) della normativa prevede che la documentazione per la dimostrazione del possesso del requisito della capacità tecnica di cui al punto 6.4, in relazione a ciascuna Categoria di qualificazione richiesta, si compone, tra l’altro di “copia conforme dei certificati attestanti la regolare esecuzione della gestione di servizi rientranti nel Sistema o similari eseguiti nei 3 anni solari antecedenti la data di presentazione della domanda, rilasciati o controfirmati dall’autorità competente, nel caso di servizi eseguiti per pubbliche amministrazioni, ovvero documentazione rilasciata dal committente, nel caso di servizi eseguiti per privati”.

Fermo restando quanto indicato nel punto 9.2.c. della Normativa (Riscontro e valutazione dei requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnica), la dimostrazione dei requisiti relativi alla capacità tecnica può quindi avvenire mediante l’avvenuta esecuzione di servizi di trasporto di persone per pubbliche amministrazioni, indipendentemente dalla circostanza che l’esecutore sia risultato affidatario (diretto o selezionato a seguito di una procedura concorsuale) di una concessione di servizi pubblici, ovvero sia risultato aggiudicatario un appalto di servizi pubblici. Si ricorda infine che il possesso del requisito può inoltre essere dimostrato mediante l’avvenuta esecuzione per committenti privati di servizi di trasporto di persone rientranti nel Sistema.

D16) In riferimento all’articolo 4 del Sistema, si chiede se la richiesta di qualificazione può essere presentata in forma di raggruppamento temporaneo di impresa ovvero di consorzio ordinario composti da società che tra loro sono in rapporto di controllante/controllata o comunque in un rapporto di cui all’articolo 2359.

R16 del 16/08/2016) Si conferma che la richiesta di qualificazione può essere presentata in forma di raggruppamento temporaneo di impresa ovvero di consorzio ordinario composti da società che tra loro sono in rapporto di controllante/controllata o comunque in un rapporto di cui all’articolo 2359.

D17) Al fine della valida iscrizione al Sistema, in riferimento al paragrafo 9.2.c ) “Riscontro e valutazione dei requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnica.”della “Normativa del sistema di qualificazione dei concessionari dei servizi di trasporto pubblico locale” (versione aggiornata “v2” del 14/6/2017), si chiede a codesto spettabile Ente di voler chiarire

  • se il soggetto richiedente, il quale abbia eseguito nel triennio precedente l’anno di presentazione la domanda di qualificazione, per ogni annualità del periodo preso in considerazione, due o più contratti per servizi afferenti la Categoria di interesse,  possa legittimamente sommare il valore della produzione risultante da ciascuno dei predetti contratti (quindi utilizzare il valore complessivo derivante dai due o più contratti eseguiti) ai fini del raggiungimento di ciascuno dei valori minimi indicati, a seconda della Classe/Categoria di interesse, ai paragrafi 9.2.c) -1,  9.2.c)-3, 9.2.c)-4 della Normativa cit. (“% del limite superiore della produzione della Classe”, “Valore della produzione minimo annuo da dimostrare”), al paragrafo 9.2.c)-2 (“non … inferiore al 100% del limite superiore della produzione per Classe richiesta”)  e al paragrafo 9.2.c)-6 (“valore annuo della produzione”) della cit. Normativa.
  • che tale possibilità valga anche per l’ipotesi in cui uno o più dei contratti di cui sopra siano stati eseguiti dalla impresa ausiliaria (ipotesi di avvalimento).

R17). Si conferma che per la valutazione del requisito della capacità di eseguire contratti di cui al paragrafo 6.4.d) della Normativa, i paragrafi da 9.2.c)-1 a 9.2.c)-4, nella versione Rev 2.0, consentono, al fine di dimostrare l’esecuzione del valore minimo della produzione annua per la Categoria e Classe richiesta, per ciascuno degli anni del triennio precedente la domanda di qualificazione, di sommare il valore della produzione risultante da uno o più contratti per servizi afferenti alla Categoria di iscrizione richiesta.

La modalità di valutazione del possesso del requisito non varia nell’ipotesi in cui uno o più contratti siano eseguiti dalla impresa ausiliaria (ipotesi di avvalimento)

D18) Con riferimento al paragrafo 12.2 della “Normativa”, ai sensi del quale “Nel caso di richiesta di avvalimento dei requisiti relativi alla capacità di eseguire contratti di servizi rientranti nel presente Sistema di cui al precedente 6.4.d ) anche il soggetto ausiliario deve possedere e dimostrare i requisiti relativi alla condizione economico -finanziaria (punto 6.3) e di idoneità professionale e alla capacità tecnica (6.4).”, si chiede di chiarire se, in caso di avvalimento dei requisiti relativi alla capacità di eseguire contratti di cui al paragrafo 6.4.d) della “Normativa“, i documenti di cui ai paragrafi 8.13.b)-1 (“relazione descrittiva sulla struttura organizzativa …“) e 8.13.b)-2 (“elenco delle principali attrezzature… “) della “Normativa” debbano essere prodotti i) esclusivamente dal soggetto ausiliato/richiedente; ii) esclusivamente dal soggetto ausiliario; iii) da entrambi i detti soggetti.

R18) I documenti di cui ai paragrafi 8.13.b)-1 (“relazione descrittiva sulla struttura organizzativa …“) e 8.13.b)-2 (“elenco delle principali attrezzature… “) della “Normativa”  sono allegati ai certificati attestanti la regolare esecuzione della gestione di servizi rientranti nel Sistema; tali certificati (o dichiarazioni nel caso di servizi erogati nell’ambito di un rapporto contrattuale intercorso tra operatore economico e Agenzia), sono presentati per comprovare il possesso del requisito di cui al paragrafo 6.4.d).

Ne consegue che i certificati attestanti la regolare esecuzione e la documentazione di cui ai paragrafi 8.13.b)-1 e 8.13.b)-2 dovranno essere presentati da tutti gli operatori economici chiamati alla dimostrazione del requisito di cui al paragrafo 6.4.d), siano essi gli operatori economici ausiliati, sia gli operatori economici ausiliari o entrambi nel caso in cui, ai sensi del paragrafo 12.1.b) – 1, l’operatore economico, per le verifiche di cui ai punti 9.2.c)-1, 9.2.c) – 3 e 9.2.c) – 4 opti per il cumulo dei contratti eseguiti in proprio con quelli eseguiti dall’operatore ausiliario.

D 19) Con riferimento a quanto indicato al punto 8.13.b) -1 del Sistema di Qualificazione (Rev. 2.00) e sul “Formulario dichiarazioni” – Rev. 2.00, si chiedono delucidazioni in merito quanto segue.

Si premette, innanzitutto, che la scrivente Società, essendo una multiutility impegnata in più settori industriali, ha in organico dipendenti, inclusi i dirigenti, che svolgono attività promiscue sui vari servizi gestiti dall’Azienda (quindi non soltanto relativi al trasporto pubblico locale) e sono pertanto inquadrati in più contratti collettivi.

Ciò premesso con riferimento al “Formulario dichiarazioni” si chiede quindi di precisare:

  1. se l’indicazione relativa al contratto collettivo debba riguardare il CCNL applicato alle sole attività di trasporto pubblico locale;
  2. conseguentemente, se anche le indicazioni della matricola INPS e del PAT INAIL debbano riguardare la sola attività di trasporto pubblico locale e, in caso affermativo, con i riferimenti di quelle prevalenti (es. nel caso di dipendenti dell’attività di trasporto pubblico locale inquadrati INPS ex INPDAP);
  3. se la dimensione aziendale debba fare riferimento alla sola attività di trasporto pubblico locale (personale diretto e quota parte del personale indiritto) ovvero all’intera azienda.

Con riferimento, inoltre, a quanto indicato al punto 8.13.b) – 1, in considerazione del fatto che la relazione descrittiva della struttura organizzativa debba riferirsi alla sola attività di trasporto pubblico locale – in quanto necessaria alla dimostrazione del requisito di idoneità professionale e di capacità tecnica – si chiede di confermare che gli indici descrittivi richiesti (consistenza del numero di dirigenti, addetti ufficio amministrazione, addetti alla guida, addetti alla manutenzione, personale totale) debbano riferirsi alla sola quota di attività di trasporto pubblico locale, prevedendo quindi quota parte del personale indiretto ed escludendo le quote di personale diretto impegnato in attività diverse dal trasporto pubblico locale (es. scuolabus o soste a pagamento).

Si chiede infine di specificare se gli indici descrittivi di cui sopra debbano riferirsi all’ultimo anno solare disponibile ovvero alla data di invio della relazione a questa Agenzia.

R19) Con riferimento al “Formulario dichiarazioni” (Punto 1), in caso di Società multiutility :

  1. l’indicazione relativa al contratto collettivo deve riguardare i CCNL applicati dall’azienda con indicazione di quelli applicati agli addetti alle attività di trasporto pubblico locale;
  2. le indicazioni della matricola INPS e del PAT INAIL devono riguardare la gestione delle attività di trasporto pubblico locale con i riferimenti di quelle prevalenti;
  3. la dimensione aziendale deve fare riferimento all’intera azienda.

Si conferma che i dati analitici (come da Allegato Tecnico) per calcolare gli indici descrittivi della capacità produttiva di cui al punto 8.13.b) 1 della Normativa devono riferirsi alla sola quota di attività di trasporto pubblico locale, prevedendo quindi quota parte del personale indiretto ed escludendo le quote di personale diretto impegnato in attività diverse dal trasporto pubblico locale (es. scuolabus o soste a pagamento).

I dati richiesti (come da Allegato Tecnico) devono riferirsi a ciascuno degli anni per i quali sono presentati i certificati di regolare esecuzione (o la dichiarazione) della gestione di servizi rientranti nel Sistema eseguiti nei 3 anni solari antecedenti la data di presentazione della domanda e per i quali è allegata la relazione descrittiva di cui al punto 8.13.b) 1 della Normativa.

D 20) …sulla compilazione del formulario, in particolare al punto 2. Per quanto riguarda i soggetti da inserire secondo la “Legenda abbreviazioni ruolo aziendale” al campo Cod. 14 si richiedono i Componenti di altro Organo di Direzione o Controllo, nel caso di …, uno di questi è la Società … come Revisore Legale; a tal proposito dobbiamo anche inserire i dati dei suoi rappresentanti legali (oppure del Partner che segue l’azienda)?

R 20) …in relazione al quesito …., visti i richiami effettuati dall’articolo 6.2 (Requisiti di ordine generale – assenza di motivi di esclusione) e 6.5 della Normativa del Sistema di qualificazione dei concessionari dei servizi di TPL ai requisiti di ordine generale contenuti nell’articolo 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., si ritiene di poter prendere a riferimento il Comunicato del Presidente ANAC del 08/11/2017 avente ad oggetto “Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori economici sulla definizione dell’ambito soggettivo dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e sullo svolgimento delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti ai sensi del d.p.r. 445/2000 mediante utilizzo del modello di DGUE”.

Nel comunicato si chiarisce che “In caso di affidamento del controllo contabile a una società di revisione, la verifica del possesso del requisito di cui all’art. 80, comma 1, non deve essere condotta sui membri degli organi sociali della società di revisione, trattandosi di soggetto giuridico distinto dall’operatore economico concorrente cui vanno riferite le cause di esclusione”

Pertanto nel punto 2 del formulario non dovranno essere inseriti i membri degli organi sociali della società di revisione.

D 21) si chiede di chiarire i contenuti del punto 4.2. del Regolamento del sistema di qualificazione.

Considerato che – a titolo esemplificativo, secondo i termini del punto 4.2.b, il conseguimento della qualificazione del raggruppamento temporaneo di concorrenti non pregiudica la contemporanea qualificazione dei singoli soggetti raggruppati ‐ si chiede di confermare che anche la partecipazione a successive procedure di gara da parte di operatori qualificati nel sistema solo come operatori singoli sia possibile in raggruppamento temporaneo senza una specifica precedente domanda di qualifica come RTI.

R 21) … è stato chiesto “di confermare che anche la partecipazione a successive procedure di gara da parte di operatori qualificati nel sistema solo come operatori singoli sia possibile in raggruppamento temporaneo senza una specifica precedente domanda di qualifica come RTI”.

In relazione al quesito si richiamano i seguenti commi dell’articolo 21 della Normativa del Sistema di qualificazione:

“21.5. Saranno invitati a presentare offerta i soggetti già qualificati alla Categoria e Classe attinente e i soggetti che avranno presentato la domanda di qualificazione per la Categoria e Classe attinente entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso di cui al precedente punto 21.4, e che siano risultati idonei alla qualificazione. Qualora il procedimento di qualificazione non si sia concluso il soggetto sarà invitato a presentare offerta con riserva e fatto salvo il buon esito della qualificazione.

21.6. Nell’invito a presentare offerta saranno indicate le condizioni e le prescrizioni che dovranno essere assolte ai fini dell’ammissione alle procedure di affidamento, compresa la possibilità di presentarsi in forma riunita, tra soggetti già provvisti di qualificazione, per il conseguimento della necessaria integrazione specialistica ed economica.”

Sulla base di quanto sopra riportato, si conferma che, qualora operatori economici singoli, già qualificati al Sistema, intenderanno partecipare a procedure di gara in RTI, non dovranno necessariamente richiedere la qualificazione al Sistema del RTI. In ogni caso, gli operatori economici esecutori dei servizi di TPL, costituenti il RTI (mandataria e mandanti), dovranno essere già qualificati o aver presentato domanda di qualificazione ai sensi del richiamato art. 21.5 della Normativa al Sistema di qualificazione.

Si richiamano infine i commi 7 e 8 dell’articolo 21 della Normativa del Sistema di qualificazione:

“21.7. La presentazione di offerte in forma raggruppata da parte di soggetti qualificati, già in possesso, singolarmente, dei requisiti di partecipazione, potrà, tuttavia, essere vietata dalla lettera d’invito, qualora per le particolari condizioni di mercato, possa di fatto comportare una limitazione della concorrenza

21.8. In ogni caso è vietata la presentazione di offerte alla medesima procedura:

21.8.a ) ai consorziati per conto dei quali il consorzio stabile o il consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro concorre;

21.8.b ) al concorrente in forma individuale qualora partecipi in raggruppamento temporaneo d’imprese o in consorzio ordinario di concorrenti o in una aggregazione di imprese;

21.8.c ) al concorrente che partecipi alla gara in più di un raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese o consorzio ordinario di concorrenti;

21.8.d ) ai soggetti che si trovino fra loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 codice civile, in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.”