CIG 6564069917 – Servizio di monitoraggio della qualità dei servizi ferroviari in Regione Piemonte – 2016 – QUESITI

D1) Con riferimento alla determina del direttore generale, allegata alla documentazione di gara, viene indicato che la stima della spese generali ed utile d’impresa ammonta a circa 16% pari a circa € 25.000,00. Si chiede conferma che l’importo indicato in circa € 25.000,00 sia pari a circa il 14% e non a circa il 16% come riportato nella determina.

R1) Si precisa che nella determinazione del direttore generale n. 14 del 22/01/2016 la stima delle spese generali e dell’utile d’impresa (circa € 25.000,00) è pari a circa il 16% della sommatoria delle seguenti voci di costo: stima costo orario degli ispettori (pari a circa € 98.000,00) + stima del costo orario del personale qualificato alle operazioni di coordinamento, analisi dei dati e reportistica (pari a circa € 27.000,00) + stima dei costi relativi al trasporto del personale (€ 30.000,00) pari a complessivi € 155.360,00 (tutti gli importi o.f.e.).

D2) Con riferimento ai requisiti di idoneità professionale, capacità economica-finanziaria e tecnico organizzativa di cui all’art. 12.1 del Disciplinare di gara, si chiede conferma se il requisito di cui alla comma 3, “aver eseguito almeno un contratto … pari ad almeno € 50.000,00” debba intendersi come l’aver eseguito almeno un contratto dell’importo indicato e non come somma di più contratti.

R2) Si conferma che il requisito di cui all’art. 12.1 n. 3) debba intendersi come l’aver eseguito almeno un contratto  … per un importo pari ad almeno € 50.000,00 e non come somma di più contratti.

D3) Con riferimento all’art. 7 comma 4 del Capitolato tecnico, viene richiesto di garantire “la disponibilità di un coordinatore …. presso la sede del Committente in Torino”, si richiede:

a.  Se il coordinatore richiesto dovrà prestare la propria attività presso la sede del Committente in Torino, per una durata pari a 9 mesi (periodo di esecuzione dei monitoraggi) oppure per una durata pari a 12 mesi (periodo di validità contrattuale). In tale seconda ipotesi, considerate le attività a lui richieste, di cui a punti da a) a c) dell’art. 7 c. 4, si chiede quali ulteriori attività sarebbero svolte dal Coordinatore nei periodi di non esecuzione dei monitoraggi;

b. Se il coordinatore avrà in uso, presso la sede della Committenza in Torino, una postazione di lavoro equipaggiata con personal computer, accesso alla rete internet e idonei applicativi software per lo svolgimento del proprio operato;

c.  Con riferimento alla determinazione del direttore generale, si chiede conferma che l’attività del coordinatore (900 ore o 1.200 ore uomo complessive in funzione della risposta al precedente quesito 3 a) siano ricomprese nel monte orario complessivo del c.d. personale qualificato e che, quindi, siano un di cui delle 1.670 ore uomo ivi previste.

R3) Con riferimento all’art. 7 comma 4 del Capitolato tecnico, laddove viene richiesto di garantire “la disponibilità di un coordinatore …. presso la sede del Committente in Torino” , si precisa che

a. il coordinatore dovrà prestare la propria attività presso la sede della Committenza in Torino per il periodo di durata della campagna di monitoraggio;

b. il coordinatore avrà a disposizione una postazione di lavoro equipaggiata con personal computer, accesso alla rete internet e applicativi software (pacchetto office) per lo svolgimento del proprio operato;

c. si conferma che le attività del coordinatore sono ricomprese nel monte orario complessivo del “personale qualificato”

D4) Con riferimento all’art. 7 comma 5 punto e) del Capitolato tecnico, viene indicato che “sono a carico dell’impresa affidataria ….. gli oneri di viaggio e spostamento degli ispettori”:

a.  Si  chiede  conferma  che  la  Committenza  non  fornirà  all’impresa  aggiudicataria credenziali per la libera circolazione e/o tessere di libera circolazione sull’intera rete per lo svolgimento del servizio da parte dei rilevatori operanti sul campo;

b.  Si chiede conferma che la ditta aggiudicataria dovrà acquistare tutti i titoli di viaggi da fornire ai rilevatori per ogni singola osservazione condotta (circa 8100 monitoraggi a bordo dei treni nell’arco dei 9 mesi, della durata di almeno 30 minuti ciascuno, fatti salvi i treni con durata inferiore ai 30 minuti) nonché per tutti gli spostamenti logistici necessari e funzionali al rispetto della stratificazione richiesta;

c.  In caso di risposta affermativa ai precedenti quesiti 4a) e 4b), si chiede conferma se la previsione di  spesa per tale importante voce di costo è quella quantificata in € 30.000,00 a pag. 3 della determinazione del direttore generale.

R4) Con riferimento all’art. 7 comma 5 punto e) del Capitolato tecnico, laddove viene indicato che “sono a carico dell’impresa affidataria ….. gli oneri di viaggio e spostamento degli ispettori” :

a. si conferma che la Committenza non fornirà credenziali per la libera circolazione e/o tessere di libera circolazione per lo svolgimento del servizio da parte dei rilevatori operanti sul campo;

b. si conferma che la ditta affidataria dovrà direttamente provvedere ad acquisire i titoli di viaggio necessari (in numero e tipologia) affinchè i propri ispettori possano accedere ai treni oggetto di monitoraggio per tutto il periodo della campagna di rilevazione; si conferma che tutti gli oneri per gli spostamenti logistici necessari e funzionali al rispetto della stratificazione richiesta sono a carico dell’impresa affidataria;

c. si conferma che nella determinazione dirigenziale n. 14 del 22/01/2016 la stima dei costi relativa al trasporto del personale è indicata in € 30.000,00 (o.f.e.) intesa come spesa per l’accesso degli ispettori a bordo dei treni oggetto del monitoraggio.

D5) Con riferimento al MOD. n. 5 – Offerta Economica – al fine di consentire ai concorrenti l’omogenea compilazione del dettaglio dei costi richiesti si chiede:

a.  Se la voce “oneri di sicurezza non soggetti al ribasso esclusi di” si riferisca agli oneri di sicurezza di natura interferenziale che, nel caso di specie, è pari a zero oppure se la stessa si riferisca ai c.d. oneri della sicurezza interna aziendali di cui all’art. 87 comma 4 del Codice. In tal ultimo caso si chiede se gli stessi debbano o meno essere ricompresi nel  prezzo complessivamente offerto e,  quindi,  nel  ribasso percentuale offerto;

b.  Nella  tabella  “dettaglio  costi”  si  chiede  se  occorra  indicare  il  costo  della  sola manodopera, intendendo questa come i soli rilevatori operanti sul campo, o anche il costo della diverse figure del personale c.d. qualificato;

c. Si chiede se la somma della 4 macro voci della tabella “Dettaglio costi” debba corrispondere al prezzo complessivo e incondizionato offerto e, in caso affermativo, come verrà trattata l’eventuale discordanza.

R5) Con riferimento al MOD. n. 5 – Offerta Economica

a. si precisa che la voce “oneri di sicurezza non soggetti al ribasso esclusi di” si riferisce agli oneri di sicurezza di natura interferenziale che, nel caso di specie, è pari a zero; i c.d. oneri della sicurezza interna aziendali di cui all’art. 87 comma 4 del Codice devono essere indicati nell’apposito spazio presente nella tabella “dettaglio costi” e sono ricompresi nel prezzo complessivamente offerto;

b. nella tabella “dettaglio costi” si chiede di indicare il costo delle diverse figure utilizzate per la realizzazione dell’appalto, compreso il c.d. personale qualificato;

c. si precisa che nella tabella “dettaglio costi” la somma delle quattro voci corrisponde al prezzo complessivo ed incondizionato dell’offerta; una eventuale discordanza rileverà quale elemento specifico di incongruità dell’offerta che pertanto potrà essere oggetto di verifica di anomalia ai sensi dell’art. 86, comma 3 del Codice.

D6. Il disciplinare di gara all’art. 10.5 comma 3 indica che la cauzione provvisoria presentata sotto forma di fidejussione debba essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fidejussore che attesti il poter di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante.

Si chiede, pertanto, se detta dichiarazione sostitutiva di atto notorio debba essere presentata tassativamente già in sede di cauzione provvisoria, e quindi essere acclusa alla documentazione di gara presentata dal concorrente, atteso che le compagnie con cui usualmente la scrivente opera riferiscono che detta rischiesta, a loro dire, risulta eccessiva in sede di cauzione provvisoria risultando altamente onerosa per il solo fine di partecipazione alla gara negando di fatto l’emissione della relativa polizza provvisoria.

R6. Si conferma che la cauzione provvisoria presentata sotto forma di fidejussione deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fidejussore che attesti il poter di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, può essere resa senza oneri nelle forme di cui agli artt. 47 e 38 del DPR 445/2000. A tal fine è reso disponibile sul profilo di committente uno schema di dichiarazione che può essere utilizzato per il rilascio delle dichiarazione da parte del fidejussore (download schema dichiarazione fidejussore).

D7. Nel disciplinare è riportato (p.to 12.1) “per servizio analogo si intende un servizio che abbia avuto per oggetto il monitoraggio ed il controllo della qualità di servizi di trasporto di persone consistente nella verifica da parte di persone dello stato funzionale di elementi, particolari tecnici, arredi, impianti che caratterizzano il servizio di trasporto di persone così come elencati nell’allegato 7 al Capitolato Tecnico;”

Vorremmo sapere se il servizio di Ente Rilevatore svolto per conto di […] sulla verifica degli standard di pulizia, fruibilità, manutenzione, erogazione servizi, comunicazione all’utenza autostradale, etc. presso le Aree di Servizio autostradali (estratto oggetto contratto: “Il sistema di rilevazione/monitoraggio ha ad oggetto i servizi di distribuzione di carburante e ristoro nelle loro articolazioni per attività, i connessi servizi igienici per la clientela presenti nelle Aree di Servizio nonché le aree esterne (es. piazzali etc.), come dettagliatamente riportato nel Capitolato Tecnico e nei relativi allegati,..”) sia configurabile come servizio analogo, ricomprendendo molti degli standard di monitoraggio riportati nell’Allegato 7 al Capitolato.

R7. Il disciplinare di gara al p. 12.1 3) chiarisce che ai fini della dimostrazione del requisito, il servizio di monitoraggio e controllo deve avere avuto per oggetto almeno due tra gli elementi numerati sotto le lettere da A a D dell’Allegato 7 al Capitolato Tecnico – Sezione Monitoraggio Stazioni, e almeno tre degli elementi numerati sotto le lettere da A ad E nella Sezione Monitoraggio treni del medesimo Allegato; ai fini della dimostrazione del requisito si tiene conto di servizi di monitoraggio e controllo di servizi di trasporto di persone eserciti anche con modi differenti dal servizio ferroviario, quali ad esempio servizi di trasporto su strada, servizi tranviari, servizi di navigazione; nei predetti casi gli elementi elencati nell’allegato 7 al Capitolato Tecnico saranno riferibili al diverso modo di trasporto (ad es. la verifica dello stato di Pulizia cassa esterna delle carrozze, prevista alla lett. D della parte relativa al Monitoraggio Treni, in caso di servizio di monitoraggio e controllo di un servizio di trasporto di persone su strada può essere riferita alla Pulizia esterna dell’autobus);”

è necessario pertanto che il servizio analogo abbia avuto per oggetto il monitoraggio ed il controllo della qualità di servizi di trasporto di persone e che l’oggetto del monitoraggio sia riferibile non solo agli impianti fissi di servizio quali ad esempio le stazioni (con almeno due tra gli elementi numerati sotto le lettere da A a D dell’Allegato 7 al Capitolato Tecnico – Sezione Monitoraggio Stazioni) ma anche ai veicoli utilizzati per il trasporto delle persone (con almeno tre degli elementi numerati sotto le lettere da A ad E nella Sezione Monitoraggio treni del medesimo Allegato).