Segnalazioni di illeciti whistleblower

Cos’è il whistleblowing

Il whistleblowing è lo strumento che consente di segnalare, in modo riservato e protetto, comportamenti illeciti, irregolarità o violazioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica.

Il d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, adottato in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, ha riformato la disciplina del whistleblowing, ampliando l’ambito delle violazioni segnalabili, la platea dei soggetti tutelati e il sistema dei canali di segnalazione.

In adeguamento al nuovo quadro normativo, con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 27/2026 del 17/07/2026, l’Agenzia ha approvato la nuova “Procedura per la gestione delle segnalazioni whistleblowing”, che sostituisce la precedente disciplina interna in materia.

Il canale interno dell’Agenzia è il canale prioritario di segnalazione, perché consente all’amministrazione di intervenire tempestivamente sui fatti segnalati, nel rispetto delle garanzie di riservatezza, sicurezza e protezione previste dalla normativa.

Chi può effettuare una segnalazione

Possono effettuare segnalazioni e beneficiare delle misure di protezione previste dalla normativa, quando ne ricorrono i presupposti:

  1. i dipendenti dell’Agenzia, a tempo indeterminato o determinato, nonché coloro che a qualunque titolo prestano servizio presso l’Agenzia, anche in posizione di comando, distacco o fuori ruolo;
  2. i lavoratori autonomi, i titolari di rapporti di collaborazione, i liberi professionisti, i consulenti, i volontari e i tirocinanti, anche a titolo gratuito, che prestano la propria attività presso l’Agenzia;
  3. i lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore dell’Agenzia;
  4. i lavoratori e i collaboratori dei concessionari o affidatari di servizi di trasporto pubblico locale e degli altri soggetti che, in ragione del rapporto contrattuale o convenzionale con l’Agenzia, operano nel relativo contesto lavorativo;
  5. i titolari di funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza presso l’Agenzia, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

La tutela si applica anche quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali; durante il periodo di prova; successivamente allo scioglimento del rapporto, se le informazioni sono state acquisite nel corso del rapporto medesimo.

Cosa si può segnalare

Sono oggetto di segnalazione le informazioni sulle violazioni, compresi i fondati sospetti, relative a comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’Agenzia e che consistono in violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea rientranti nell’ambito di applicazione del d.lgs. n. 24/2023.

Sono segnalabili, in particolare:

  1. illeciti amministrativi, contabili, civili o penali diversi da quelli specificamente individuati come violazioni del diritto dell’Unione europea;
  2. illeciti commessi in violazione della normativa dell’Unione europea indicata nell’Allegato al d.lgs. n. 24/2023 e delle disposizioni nazionali che ne danno attuazione, con particolare riferimento, per quanto di interesse dell’Agenzia, ai settori degli appalti pubblici, della sicurezza dei trasporti, della tutela dell’ambiente, della tutela della vita privata, della protezione dei dati personali e della sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  3. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea;
  4. atti od omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni in materia di concorrenza, aiuti di Stato e imposta sulle società;
  5. atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni dell’Unione europea nei settori sopra indicati.

Le informazioni devono essere state acquisite dalla persona segnalante nell’ambito del proprio contesto lavorativo, anche in modo casuale, in relazione alle attività lavorative o professionali svolte, presenti o passate, presso o in favore dell’Agenzia.

Possono essere oggetto di segnalazione anche violazioni non ancora commesse che la persona segnalante, sulla base di elementi concreti, ritenga ragionevolmente possano verificarsi, nonché condotte volte ad occultare violazioni.

Cosa non può essere segnalato tramite whistleblowing

Non rientrano nell’ambito della procedura whistleblowing le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni già totalmente di dominio pubblico e le informazioni acquisite esclusivamente sulla base di indiscrezioni o voci scarsamente attendibili.

Non possono formare oggetto di segnalazione ai sensi della presente procedura le contestazioni, rivendicazioni o richieste connesse a un interesse esclusivamente personale della persona segnalante e attinenti ai propri rapporti individuali di lavoro o ai rapporti con le figure gerarchicamente sovraordinate; le violazioni già disciplinate da specifiche procedure di segnalazione previste da normative speciali; le violazioni in materia di sicurezza nazionale e gli appalti in materia di difesa o sicurezza nazionale, salvo che rientrino nell’ambito del diritto derivato dell’Unione europea.

Restano ferme le disposizioni nazionali e dell’Unione europea in materia di informazioni classificate, segreto professionale forense e medico, segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali, obblighi di segretezza delle indagini penali, autonomia e indipendenza della magistratura, difesa nazionale, ordine e sicurezza pubblica, nonché esercizio dei diritti sindacali.

Resta fermo l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile da parte dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio, nei casi e nei modi previsti dalla legge.

Elementi e caratteristiche della segnalazione

La segnalazione deve essere il più possibile chiara, circostanziata e fondata su elementi concreti, in modo da consentire le verifiche di competenza.

È opportuno che la segnalazione contenga, ove conosciuti:

  1. le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto segnalato;
  2. la descrizione del fatto, dell’atto o dell’omissione;
  3. le generalità o altri elementi utili a identificare la persona coinvolta o comunque implicata nella violazione;
  4. l’indicazione di eventuali ulteriori soggetti che possano riferire sui fatti;
  5. l’allegazione di documenti o altri elementi utili a comprovare la fondatezza della segnalazione.

Qualora la segnalazione non risulti adeguatamente circostanziata, il gestore può richiedere alla persona segnalante, tramite il canale utilizzato, chiarimenti, informazioni integrative o documentazione ulteriore.

Segnalazioni anonime

Sono anonime le segnalazioni dalle quali non è possibile ricavare l’identità della persona segnalante.

Le segnalazioni anonime non consentono, di regola, l’immediata applicazione delle misure di protezione previste dal d.lgs. n. 24/2023 in favore della persona segnalante, in quanto l’identità della stessa non è conosciuta dall’Agenzia.

Le segnalazioni anonime ricevute tramite il canale interno sono comunque prese in considerazione, se adeguatamente circostanziate e tali da far emergere fatti specifici e verificabili, e sono trattate, secondo la loro natura, come segnalazioni ordinarie o come elementi conoscitivi utili all’attività di prevenzione e controllo dell’Agenzia.

Le segnalazioni anonime sono registrate e conservate per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di ricezione, al fine di consentirne la rintracciabilità nel caso in cui la persona segnalante sia successivamente identificata o comunichi ad ANAC di aver subito ritorsioni in ragione della segnalazione anonima.

Le segnalazioni anonime possono essere comunque utilizzate ai fini di verifica, controllo e prevenzione, qualora presentino elementi sufficienti a consentire accertamenti sui fatti segnalati.

Canali e modalità di presentazione delle segnalazioni

Le segnalazioni possono essere effettuate attraverso il canale interno dell’Agenzia, il canale esterno presso ANAC, la divulgazione pubblica o la denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile, nei casi e alle condizioni previsti dal d.lgs. n. 24/2023.

Il canale interno è il canale prioritario. Il ricorso al canale esterno presso ANAC è consentito quando:

  1. il canale interno non è attivo o, anche se attivato, non è conforme alla normativa;
  2. la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
  3. la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito o che la segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
  4. la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

La divulgazione pubblica è ammessa esclusivamente nei casi previsti dall’articolo 15 del d.lgs. n. 24/2023. Resta sempre ferma la facoltà di presentare denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile.

Le informazioni sul canale esterno ANAC sono disponibili sul sito istituzionale dell’Autorità Nazionale Anticorruzione:
Consulta la pagina ANAC dedicata al whistleblowing

Canale interno di segnalazione dell’Agenzia

Il canale interno è idoneo a garantire, anche mediante strumenti di crittografia, la riservatezza dell’identità della persona segnalante, dell’eventuale facilitatore, della persona coinvolta, delle persone comunque menzionate nella segnalazione, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La gestione del canale interno è affidata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), quale gestore delle segnalazioni. Il RPCT opera con autonomia, indipendenza e imparzialità, nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa vigente.

Come presentare una segnalazione interna

La segnalazione interna può essere presentata in forma scritta oppure in forma orale.

Segnalazione in forma scritta

La segnalazione scritta deve essere effettuata tramite la piattaforma informatica “Whistleblowing Agenzia Mobilità Piemontese”. La piattaforma consente di compilare la segnalazione, allegare documenti, integrare successivamente le informazioni trasmesse, verificare lo stato dell’istruttoria e mantenere un’interlocuzione riservata con il gestore delle segnalazioni (RPCT).

A seguito dell’invio, la piattaforma genera un codice identificativo che consente alla persona segnalante di accedere alla segnalazione, verificarne lo stato, ricevere comunicazioni e trasmettere eventuali integrazioni.

Accedi alla piattaforma Whistleblowing dell’Agenzia della Mobilità Piemontese
Accedi alla piattaforma Whistleblowing

Segnalazione in forma orale

La segnalazione orale può essere effettuata mediante richiesta di incontro tramite la linea telefonica dedicata.

Linea telefonica dedicata: 345 869 1422

Il gestore concorda con la persona segnalante data, luogo e modalità dell’incontro, che è fissato entro un termine ragionevole e, comunque, di norma non oltre quindici giorni dalla richiesta. L’incontro si svolge in condizioni tali da garantire la piena riservatezza della segnalazione e dell’identità della persona segnalante.

La segnalazione orale è documentata mediante verbale redatto dal gestore.

Il verbale è sottoposto alla persona segnalante per la verifica del contenuto, la quale può richiederne la rettifica o integrazione. Il verbale è quindi confermato mediante sottoscrizione da parte della persona segnalante.

Il contenuto del verbale è inserito nella piattaforma informatica “Whistleblowing Agenzia Mobilità Piemontese” dal gestore, con modalità idonee a garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati trattati.

Viene quindi generato un codice identificativo di sedici cifre, comunicato alla persona segnalante, da utilizzare per verificare lo stato della segnalazione e il relativo esito, nonché per integrare quanto già segnalato, anche allegando documentazione.

L’Agenzia invita i soggetti legittimati a utilizzare esclusivamente i canali appositamente istituiti, in quanto idonei ad assicurare le garanzie di riservatezza, sicurezza e tracciabilità previste dalla normativa.

Gestione delle segnalazioni

Il documento recante la “Procedura per la gestione delle segnalazioni whistleblowing” descrive le fasi di gestione delle segnalazioni: avviso, esame preliminare, istruttoria e riscontro.

Per le segnalazioni trasmesse tramite la piattaforma o verbalizzate a seguito di segnalazione orale è rilasciata apposita ricevuta. Il RPCT invia l’avviso di ricevimento entro sette giorni, avvalendosi della piattaforma informatica o degli altri canali di comunicazione disponibili.

Entro tre mesi il RPCT fornisce un riscontro alla persona segnalante sugli esiti o sullo stato del procedimento. La segnalazione può essere ritirata mediante comunicazione trasmessa attraverso il canale utilizzato, fermo restando il perseguimento di eventuali obblighi di legge o interessi pubblici.

Misure di protezione

Tutela della riservatezza

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

L’identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione o elemento, incluso il contenuto della segnalazione e la documentazione allegata, da cui tale identità possa essere desunta, direttamente o indirettamente, non possono essere rivelati a persone diverse dal gestore o dai soggetti autorizzati a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, senza il consenso espresso della persona segnalante, salvo i casi previsti dalla legge.

Quando, per ragioni istruttorie, sia necessario coinvolgere altri soggetti interni o esterni, il RPCT trasmette esclusivamente le informazioni strettamente necessarie, previa rimozione o oscuramento dei dati identificativi della persona segnalante e degli altri soggetti tutelati, salvo i casi in cui ciò sia impossibile e ricorrano le condizioni previste dalla normativa.

Nell’ambito del procedimento penale l’identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall’articolo 329 c.p.p.; nel procedimento dinanzi alla Corte dei conti l’obbligo di segreto istruttorio opera sino alla chiusura della fase istruttoria; nel procedimento disciplinare l’identità non può essere rivelata quando la contestazione sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione.

Qualora, nel procedimento disciplinare, la contestazione sia fondata in tutto o in parte sulla segnalazione e la conoscenza dell’identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell’incolpato, la segnalazione può essere utilizzata solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

Quando la rivelazione dell’identità sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta, nei procedimenti instaurati in seguito a segnalazioni interne o esterne, l’Agenzia richiede il consenso espresso della persona segnalante e le comunica per iscritto le ragioni della rivelazione.

La segnalazione e la relativa documentazione sono sottratte all’accesso documentale di cui agli articoli 22 e seguenti della legge n. 241/1990, nonché all’accesso civico semplice e generalizzato di cui al d.lgs. n. 33/2013.

La violazione dell’obbligo di riservatezza costituisce fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve le ulteriori responsabilità previste dall’ordinamento.

Tutela da ritorsioni

È vietata qualsiasi forma di ritorsione, anche solo tentata o minacciata, posta in essere in ragione della segnalazione, della denuncia o della divulgazione pubblica.

Costituiscono, a titolo esemplificativo, possibili condotte ritorsive: licenziamento, sospensione o misure equivalenti; demansionamento o mancata promozione; mutamento di funzioni, sede, orario o condizioni di lavoro; riduzione della retribuzione; misure disciplinari; coercizione, intimidazione, molestie, ostracismo; discriminazione o trattamento sfavorevole; mancato rinnovo o risoluzione anticipata di rapporti a termine; danni reputazionali o economici; annullamento o risoluzione di contratti di fornitura; annullamento di licenze o permessi; richiesta di sottoposizione ad accertamenti medici o psichiatrici non giustificati.

La gestione delle comunicazioni di ritorsione compete ad ANAC. Qualora una comunicazione relativa a presunte ritorsioni pervenga all’Agenzia, il soggetto ricevente la trasmette ad ANAC, informandone l’interessato e adottando le cautele necessarie a garantire la riservatezza.

Limitazioni di responsabilità

Nei casi e alle condizioni previsti dal d.lgs. n. 24/2023, la persona che segnala, denuncia o effettua una divulgazione pubblica non incorre in responsabilità penale, civile o amministrativa per la rivelazione o diffusione di informazioni coperte da determinati obblighi di segretezza, quando la rivelazione è necessaria per svelare la violazione e la segnalazione è effettuata nel rispetto della legge.

Le limitazioni di responsabilità non operano per condotte, atti od omissioni non collegati alla segnalazione o non strettamente necessari a rivelare la violazione.

Le misure di protezione non sono garantite quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per diffamazione o calunnia, oppure la sua responsabilità civile per lo stesso titolo nei casi di dolo o colpa grave. In tali casi può inoltre essere irrogata una sanzione disciplinare, ove applicabile.

Trattamento dei dati personali

L’Agenzia della Mobilità Piemontese è titolare del trattamento dei dati personali effettuato nell’ambito della presente procedura.

Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, del d.lgs. n. 196/2003, del d.lgs. n. 24/2023 e delle indicazioni dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali e dell’ANAC.

I dati personali sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente, per le sole finalità di ricezione, gestione e seguito delle segnalazioni, nel rispetto dei principi di minimizzazione, esattezza, limitazione della conservazione, integrità, riservatezza, protezione fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita.

I dati personali manifestamente non utili alla trattazione della specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati senza indugio.

L’Agenzia autorizza al trattamento dei dati personali esclusivamente i soggetti che, in base alla presente procedura, sono competenti a ricevere o dare seguito alle segnalazioni, fornendo agli stessi specifiche istruzioni e adeguata formazione.

L’Agenzia assicura l’aggiornamento del registro delle attività di trattamento e svolge, ove richiesto in ragione delle caratteristiche del canale e dei trattamenti effettuati, la valutazione d’impatto sulla protezione dei dati personali.

I soggetti coinvolti nelle attività di ricezione e gestione delle segnalazioni sono espressamente autorizzati al trattamento ai sensi dell’articolo 29 del Regolamento (UE) 2016/679 e operano sulla base di istruzioni documentate del titolare del trattamento.

Informativa sul trattamento dei dati personali relativa alle segnalazioni whistleblowing
Consulta l’informativa sul trattamento dei dati personali

Canale esterno presso ANAC

Il canale interno dell’Agenzia è il canale prioritario di segnalazione. Il ricorso al canale esterno presso ANAC è consentito nei casi previsti dal d.lgs. n. 24/2023.

In particolare, il canale esterno può essere utilizzato quando:

  1. il canale interno non è attivo o, anche se attivato, non è conforme alla normativa;
  2. la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
  3. la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito o che la segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
  4. la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Le informazioni sul canale esterno ANAC sono disponibili sul sito istituzionale dell’Autorità Nazionale Anticorruzione:
Consulta la pagina ANAC dedicata al whistleblowing

Divulgazione pubblica e denuncia

La divulgazione pubblica è ammessa esclusivamente nei casi previsti dall’articolo 15 del d.lgs. n. 24/2023.

Resta sempre ferma la facoltà di presentare denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile, nei casi e secondo le modalità previste dalla legge.

Documenti e collegamenti utili

Ultimo aggiornamento: 26/08/26