Dal 2013 la Carta della Mobilità introduce degli indennizzi di natura compensativa al consumatore in caso di ritardo. In particolare, la richiesta può essere effettuata nei seguenti casi:
- ritardo maggiore di 15’ per una linea di autobus a intervallo. In tal caso il ritardo è da sommare all’intervallo dei passaggi programmati in quel momento. Es. su una linea a intervallo di 10 minuti l’indennizzo si può richiedere a partire dal 26° minuto di attesa;
- ritardo maggiore di 30’ per una linea di autobus a orario. In tal caso il ritardo è quello misurato rispetto all’ora del previsto passaggio;
- ritardo maggiore di 30’ per una linea tranviaria. In tal caso il ritardo è da sommare all’intervallo dei passaggi programmati in quel momento;
- ritardo maggiore di 60’ in caso di blocco della linea di metropolitana e della sola linea tranviaria 4. In tali casi la Centrale Operativa GTT attua un piano di autobus sostitutivi: il ritardo è quello del veicolo sostitutivo, misurato rispetto al momento del blocco della linea. 5.
Per le modalità operative è possibile consultare il sito GTT.
Ultimo aggiornamento: 23/06/21