Fatturazione elettronica – comunicazione ai fornitori

Dal 31 marzo 2015 decorrono gli obblighi in materia di fatturazione elettronica di cui al Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22 maggio 2013, così come anticipati dal Decreto Legge n. 66/2014.
Pertanto, da tale data, i fornitori possono emettere fatture nei confronti dell’Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale esclusivamente in formato elettronico.
In ottemperanza a tale disposizione, questa Amministrazione, a decorrere dal 31 marzo 2015, non potrà più accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all’Allegato A “Formato delle fattura elettronica” del citato DM n.55/2013.
Le fatture elettroniche, predisposte come documenti digitali XML (eXtensible Markup Language), secondo il formato della FatturaPA, e firmate digitalmente dovranno essere trasmesse al Sistema di interscambio (SdI).
I documenti s’intenderanno ricevuti dall’Agenzia solo a fronte della notifica della ricevuta di consegna da parte del SdI.
Le fatture elettroniche hanno gli stessi contenuti informativi di una fattura cartacea, ma il formato prevede l’indicazione obbligatoria delle informazioni indispensabili per la corretta trasmissione della fattura al destinatario, quali il Codice Univoco Ufficio assegnato dall’Indice IPA.
Il Codice Univoco Ufficio è una informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SDI) di recapitare correttamente la fattura elettronica all’Ufficio destinatario.

Il Codice Univoco ufficio dell’Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale è UFEL9H.

In assenza del Codice Univoco ufficio la fattura viene rifiutata dal Sistema di interscambio.

Inoltre ai sensi dell’art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014 , al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA devono essere firmate digitalmente e devono riportare:

• Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010;

• Il codice unico di progetto (CUP), ove previsto.

Pertanto questa Amministrazione non potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i codici CIG e CUP, (quest’ultimo ove previsto).

Qualora si riscontrasse l’assenza di informazioni indispensabili, l’Agenzia provvede a respingere la fattura tramite il Sistema di Interscambio entro 15 giorni dalla data di consegna.

Si invita a consultare il sito www.fatturapa.gov.it nel quale sono disponibili ulteriori informazioni in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica.