Split payment – Aggiornamento

La Legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/14, art. 1, comma 629, lett. b) introducendo il nuovo art. 17-ter nel DPR 633/1972, ha stabilito che per le fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2015 nei confronti degli enti pubblici (compresa quindi l’Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale) l‘IVA dovuta sia versata dagli enti non più al fornitore, ma direttamente all’erario (Split payment)

In data 23 gennaio 2015 è stato emanato il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze riportante “Modalita’ e termini per il versamento dell’imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni.”

Nell’emettere fattura, i sigg.ri fornitori sono invitati a prestare attenzione a quanto indicato nell’art. 2 del citato Decreto, nel quale si stabilisce che:

“1. I soggetti passivi dell’IVA, che effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di cui all’art. 1, emettono la fattura secondo quanto previsto dall’art. 21 del decreto n. 633 del 1972 con l’annotazione “scissione dei pagamenti”.

2. I soggetti passivi dell’IVA che effettuano le operazioni di cui all’art. 1 non sono tenuti al pagamento dell’imposta ed operano la registrazione delle fatture emesse ai sensi degli articoli 23 e 24 del decreto n. 633 del 1972 senza computare l’imposta ivi indicata nella liquidazione periodica.”

Si evidenzia che lo split payment, non si applica:

  • alle fatture emesse prima del 1° gennaio 2015, anche se non ancora pagate
  • ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte
  • nei casi in cui l’ente cessionario o committente assuma la veste di debitore dell’Iva, quali ad esempio le operazioni sottoposte al regime dell’inversione contabile di cui agli artt. 17 e 74 del D.P.R. 633/72 e gli acquisti intracomunitari.