Diritto di accesso e di informazione


ALBO PRETORIO ON-LINE

La legge 18 giugno 2009, n. 69, ha previsto che «gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati».

E’ stato fissato al 1° gennaio 2011 la data entro la quale le amministrazioni pubbliche devono adempiere a quest’obbligo, trasformando le modalità di pubblicità legale da cartacee a digitali.
Le amministrazioni pubbliche hanno, come è noto, l’obbligo di rispettare il principio di trasparenza dell’azione amministrativa in attuazione dei principi costituzionali di imparzialità e di buona amministrazione.
La trasparenza infatti rientra tra i livelli essenziali delle prestazioni da garantire sul territorio nazionale ai sensi dell’articolo 117, comma 2, lettera m), della Costituzione.
Per albo on-line si intende uno spazio informatico, accessibile senza formalità, nel quale sono pubblicati i documenti relativi ad atti e provvedimenti che, in base alla normativa vigente o per scelta delle singole amministrazioni pubbliche, devono essere resi potenzialmente conoscibili a chiunque.
La pubblicazione all’albo pretorio on line è effettuata per le delibere del Consiglio d’Amministrazione, sia per quelle dell’Assemblea sia per tutte le determinazioni dirigenziali.
Il cittadino dalla home page del portale dell’ente potrà accedere all’albo pretorio: il sito informatico istituzionale è realizzato in modo da rispettare i princìpi di accessibilità, elevata usabilità, reperibilità, anche da parte delle persone disabili, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità di consultazione, qualità, omogeneità e interoperabilità così come previsto dall’articolo 53 del codice dell’amministrazione digitale.
Limitatamente al periodo di pubblicazione, l’acquisizione dei documenti pubblicati da parte del cittadino avviene gratuitamente e senza formalità, mentre le disposizioni in materia fiscale e di bollo sono applicate solo in caso d’uso.

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

I testi delle determinazioni dirigenziali e delle deliberazioni degli organi dell’Agenzia, una volta concluso il periodo di pubblicazione all’albo pretorio on-line possono essere ricercati mediante il seguente motore di ricerca:

I testi delle delibere del Consiglio d’Amministrazione e dell’Assemblea (a decorrere dal 2007) nonchè gli elenchi delle determinazioni dirigenziali sono consultabili nella sezione documentazione amministrativa:

 

 

I Regolamenti dell’Agenzia sono raccolti nella specifica sezione dei regolamenti:

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DIRITTO DI ACCESSO

Cos’è il diritto di accesso ai documenti amministrativi e chi lo può esercitare
E’ il diritto di prendere visione e ad estrarre copia di documenti amministrativi.
Lo possono esercitare tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi  pubblici o diffusi , che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale collegato ad una situazione che sia giuridicamente  tutelata  e connessa al documento  oggetto di richiesta di accesso.
La domanda può esser presentata dal soggetto direttamente o da un suo delegato:  legale rappresentante-difensore, procuratore, tutore.
La delega, con copia fotostatica del documento di identità del delegante, deve essere allegata alla richiesta.
Cosa si può chiedere
È possibile richiedere ogni documento amministrativo inteso quale rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti.
I documenti possono essere interni o non, relativi ad uno specifico procedimento, che siano detenuti dalla Pubblica Amministrazione e che concernano  attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla loro natura sostanziale  pubblica o privata.
Cosa non si può chiedere
Non possono essere oggetto di accesso i seguenti documenti:
  1. I documenti coperti da segreto  di  Stato o da divieto di divulgazione  previsti dalla legge o da regolamenti governativi.
  2. I documenti relativi a procedimenti tributari di terzi.
  3. La documentazione inerente l’attività dell’Ente diretta all’emanazione di atti normativi generali, di pianificazione e di programmazione.
  4. I documenti  relativi a procedure selettive del personale contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relative a terzi.
  5. I documenti oggetto di sequestro giudiziario  e detenuti dall’Agenzia
  6. I documenti richiesti  per  categorie generali, la cui conoscenza sia  rivolta  ad un controllo generalizzato dell’operato dell’Agenzia.
  7. I documenti  che riguardino dati sensibili delle persone fisiche e gruppi di impresa,  quando riguardino diritti inviolabili  e  garantiti dalla Costituzione, quali, in via esemplificativa: appartenenza razziale, religiosa, opinioni politiche, salute, fedi religiose, casellario penale, corrispondenza, stati familiari, rapporti economici e di alimenti. E’ comunque garantito l’accesso  a questi documenti   quando siano strettamente indispensabili   alla cura e difesa di interessi giuridici e, nel caso siano presenti dati idonei a rilevare lo stato  di salute e la vita sessuale,  nei limiti dell’art. 60) del Dlgs. 196/2003.
Come e a chi si presenta la domanda di accesso ai documenti amministrativi
Accesso informale: il diritto di accesso può essere esercitato in via informale, dietro semplice richiesta verbale all’ufficio che ha formato o detiene stabilmente il documento, se la tipologia del documento richiesto esclude la presenza di controinteressati. La valutazione se ammettere o meno l’accesso in via informale spetta al responsabile dell’ufficio.
Accesso formale: ove invece sia necessario compiere una valutazione più approfondita sull’interesse manifestato dal richiedente per accedere agli atti, o sulla eventuale presenza di controinteressati all’esercizio del diritto di accesso, è necessario presentare formale richiesta di accesso agli atti utilizzando la modulistica presente in allegato in fondo alla pagina. La richiesta, sottoscritta dall’interessato può essere:
  • consegnata personalmente all’ufficio che ha formato l’atto o il documento richiesto, o che lo detiene stabilmente;
  • consegnata personalmente al Protocollo dell’Agenzia per la Mobilità Metropolitana;
  • consegnata nei luoghi sopra indicati a mezzo di un delegato, munito di delega in carta semplice con copia fotostatica del documento di identità del delegante;
  • inviata attraverso il servizio postale, allegando la copia fotostatica del documento di identità del richiedente;
  • inviata per via telematica, esclusivamente attraverso la propria casella di Posta Elettronica Certificata, all’indirizzo PEC dell’Agenzia: mtm.torino@cert.ruparpiemonte.it
La domanda deve essere compiutamente compilata in ogni sua parte. Non saranno prese in considerazione le domande contenenti indicazioni generiche che non consentano di individuare con certezza il documento richiesto o di valutare l’interesse che fonda l’esercizio del diritto di accesso.
Quanto tempo ci vuole per l’evasione della richiesta di accesso
Durante il corso di pubblicazione dei documenti all’ Albo Pretorio On-Line  il rilascio di copia e di  esame è soddisfatto immediatamente.
Nel caso di accesso esercitato in via informale la richiesta viene soddisfatta immediatamente, senza particolari formalità ma comunque dietro pagamento delle eventuali spese di riproduzione dei documenti.
Nel caso di accesso formale il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza, fatti salvi i casi di sospensione o differimento.
Cosa si deve fare in caso di rigetto della richiesta di accesso
Contro le determinazioni amministrative che negano il diritto di accesso o  in caso di  diniego implicito  per decorrenza  del termine di 30 giorni senza avere ricevuto  risposta, nonché  in caso di differimento  dell’esercizio di accesso, è possibile fare ricorso al TAR – Sez. Piemonte.
Quali sono le norme che regolano il diritto di accesso
Le norme che regolano il diritto di accesso ai documenti amministrativi  sono:
Allegati

Documentazione